Una questione interessantissima: Atto di permuta del 2006 - Atto notarile di identificazione catastale e quindi di assegnazione definitiva dell'appartamento del 2007.
Da quando parte la plusvalenza?
L’art.81, comma 1, del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) afferma che:
“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero, se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoro dipendente:
Nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad una permuta di bene presente contro bene futuro; il soggetto che trasferisce il suolo, non riceve un'immediata controprestazione ma un impegno da parte del costruttore a cedergli una parte delle unità immobiliari edificate sull'area ceduta.
Quando si concretizza l'arricchimento del cedente tale da comportare un "reddito diverso" o
plusvalenza?
Secondo l'articolo 1472 c.c., "Nella vendita (idem per la permuta) che ha per oggetto una cosa futura (1348), l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza...
Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza."
A mio avviso, la plusvalenza scatta nel momento in cui l'immobile viene ad esistere dal punto di vista fiscale ossia, quando, con l'atto di identificazione catastale le parti si danno atto che l'immobile è terminato e gli attribuiscono un'identificativo ed una rendita.
Da quando parte la plusvalenza?
L’art.81, comma 1, del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) afferma che:
“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero, se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoro dipendente:
a) Le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva
vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;
b) Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni
immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli
acquistati per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che
per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione
e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o
dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a
seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della
cessione."
vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;
b) Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni
immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli
acquistati per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che
per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione
e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o
dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a
seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della
cessione."
Nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad una permuta di bene presente contro bene futuro; il soggetto che trasferisce il suolo, non riceve un'immediata controprestazione ma un impegno da parte del costruttore a cedergli una parte delle unità immobiliari edificate sull'area ceduta.
Quando si concretizza l'arricchimento del cedente tale da comportare un "reddito diverso" o
plusvalenza?
Secondo l'articolo 1472 c.c., "Nella vendita (idem per la permuta) che ha per oggetto una cosa futura (1348), l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza...
Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza."
A mio avviso, la plusvalenza scatta nel momento in cui l'immobile viene ad esistere dal punto di vista fiscale ossia, quando, con l'atto di identificazione catastale le parti si danno atto che l'immobile è terminato e gli attribuiscono un'identificativo ed una rendita.