Il mio conduttore, per risparmiare, vuole una ricevuta semplice senza l'apposizione di alcuna marca. Due domande 1) che valore ha nei confronti dell'AdE una ricevuta in carta semplice? 2) che conseguenze fiscali ci potrebbero essere per il locatore?
Il contrassegno telematico (ex marca da bollo) sulla quietanza di pagamento rappresenta un requisito di regolarità fiscale: l’omessa prescritta bollatura della quietanza (soggetta ad imposta, ai sensi dell’art. 13, Tariffa, Parte prima del DPR n°642/1972) dà origine a comportamenti sanzionabili (oltre naturalmente all’obbligo di versare l’imposta dovuta) e, secondo quanto stabilito dall’art. 22 del DPR citato, al pagamento dell’imposta evasa e delle sanzioni, sono obbligati in solido locatore e conduttore.
Passando al versante giuridico, un’annotazione: nonostante la convinzione contraria di molti, la ricevuta costituisce solo prova legale di un avvenuto pagamento, ma non della qualificazione del titolo, ossia del motivo per cui lo stesso è stato fatto (Cass. n°11881/2003): quindi, “
dalla dicitura apposta sulle quietanze non possono trarsi sicuri elementi per ritenere la sussistenza di un contratto di locazione tra le parti” (Cass. n°19990/2011), neanche se rilasciata dal locatore, ad esempio, con la dicitura: “
per l’affitto dell’appartamento di via Margutta”: in sostanza, la dicitura costituisce un forte indizio dell’esistenza di un contratto di locazione di un immobile in via Margutta, ma la Suprema Corte non lo ritiene un elemento decisivo.
Ciò, in quanto per costante giurisprudenza di legittimità "
la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento ed integra tra le parti confessione stragiudiziale, proveniente dal creditore e rivolta al debitore, che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma per un determinato titolo" (Cass. n. 3921/06, Cass. n. 2813/2000, n. 8229/94), ma non di come possa qualificarsi il titolo per cui lo stesso è fatto, poiché una confessione può avere ad oggetto solo circostanze obiettive e non giudizi (Cass. n°2903/2001).
Ragionamento interessante questo degli ermellini (anche se non subito facilmente comprensibile e condivisibile), ma che impone a chi rilascia ricevute, di indicare causali conformi ai titoli e ai contratti collegati, prestando attenzione a non fare scaturire pretesti che permettano al conduttore (o a chi paga) di prospettare situazioni giuridiche differenti.