art. 586 c.p.c. Trasferimento del bene espropriato
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione puo’ sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero
pronunciare decreto col quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell’ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall’aggiudicatario a norma dell’articolo 508 (1).
Il decreto contiene altresi’ l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto.
Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.
(1) Comma cosi’ modificato dall’art. 19 bis, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
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Quando si verifica l’effetto traslativo della proprietà ?
La dottrina ha dibattuto a lungo per individuare il momento in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà. Secondo la giurisprudenza di legittimità l’acquisto della proprietà avviene al momento della emanazione del decreto di trasferimento.
Principalmente si fa leva sul 1° e 3° comma dell’art. 586 c.p.c. che prevedono espressamente il trasferimento solo con decreto di Trasferimento, il quale sarà, quindi, l’unico atto a dover essere trascritto. Secondo una diversa corrente di pensiero il trasferimento si realizzerebbe con il saldo prezzo considerando il disposto dell’art. 586 c.p.c. come se si riferisse solo al trasferimento del bene ma non del diritto. Il diritto si trasferirebbe, e quindi l’effetto traslativo avverrebbe nel momento in cui il bene è liberato dal pignoramento. Se però pensiamo che l’effetto purgativo delle trascrizioni e delle iscrizioni gravanti sul bene si ha solo tramite l’ordine contenuto nel decreto di trasferimento, ci rendiamo conto della bontà della tesi della giurisprudenza di legittimità.
Il Giudice dell’esecuzione ai sensi del suddetto articolo ha il potere di sospendere la vendita “quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto”. Ora, senza incardinare il discorso sulla motivazione che ha introdotto la norma, la Corte di Cassazione ha affermato che il potere di sospensione del giudice può essere esercitato, anche dopo il versamento del prezzo, sino alla emanazione del decreto di trasferimento (Cass. 1580/1989; Cass. 1209/1992; Cass. 7453/1993), anche nella ipotesi prevista dall'art. 586 c.p.c. la individuazione del termine finale per la emissione del provvedimento di sospensione deve porsi nell'emanazione del decreto di trasferimento del bene espropriato, non potendosi attribuire efficacia traslativa né all'ordinanza di aggiudicazione, che è provvedimento privo di decisorietà e di definitività data la possibile sua successiva caducazione (Cass. 7139/1997); né al deposito del prezzo in cancelleria da parte dell'aggiudicatario. La norma deve ritenersi a riguardo non equivoca, dato che l'alternativa offerta al giudice dell'esecuzione è quella tra sospensione della vendita e pronuncia del decreto di trasferimento del bene espropriato. La suddetta interpretazione della norma, inoltre, è quella che questa Corte ha già adottato, affermando che la sospensione dell'art. 586 c.p.c. trova applicazione sino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento del bene espropriato, dal quale soltanto deriva l'effetto traslativo.
A seguito della sospensione della vendita e della conseguente fissazione di nuovi incanti a prezzo maggiorato il Giudice dispone la restituzione delle somme versate dagli aggiudicatari comprensive degli interessi maturati sul conto corrente dell’esecuzione.