grazie delle risposte ma volevo sapere se questo vale anche per contratti con cedolare secca,e se si fa fare un integrazione al contratto vado incontro a sanzioni,dato che ho firmato anch'io quel contratto perche' ho visto la normativa del 2010 che bisognava precisare sull'atto i dati catastali aggiornati al momento della stipula.
La fattispecie in discorso non è inquadrabile come omessa indicazione dei dati catastali all’interno di un atto locativo (non rileva se in regime ordinario o assoggettato a cedolare secca), ma come inesatta indicazione dell’identificativo catastale, che può esporre il locatore ad una sanzione amministrativa (DL 78/2010, art. 19, co. 15) se accertata dall’Ufficio a seguito di controlli o verifiche. Tale sanzione, però, non scatta in automatico, ma viene valutato il tipo di errore (tutti i dati catastali, rendita compresa, sono errati ovvero solo alcuni): è assai improbabile che tu venga sanzionata perché ad esempio hai indicato un subalterno o un mappale sbagliato.
Laddove, invece, il contribuente si accorga, prima della notifica da parte dell’Ufficio, di aver involontariamente indicato in contratto alcuni dati catastali errati, è bene che si rivolga all’ufficio competente (non esiste una prassi consolidata ed omogenea: dovrai, in sostanza, sondare il comportamento di quell’ufficio su cui ricade il compito di accertamento), presentando un’istanza di correzione, al fine di rimuovere l’errore formale (che, peraltro, non incide sul pagamento del debito tributario) in cui sei incorsa ed evitare una comunicazione di irregolarità. L’Ufficio, anche in questo caso, valuterà il tipo di errore e indicherà la strada per regolarizzare l’atto (variazione a terminale a seguito di semplice istanza di rettifica, atto modificativo ovvero scrittura privata, soggetta ad imposta, da allegare al testo del precedente contratto già stipulato e registrato, correzione del dato errato in sede proroga previa comunicazione all’ufficio, ecc.).