Quando si acquista in condominio è sempre consigliabile informarsi su eventuali pendenze per oneri condominiali dell'immobile non saldate e, consiglio abituale in fase di nostra assistenza legale alla parte aspirante acquirente, scrivere per tempo all'amministratore p.t. e ottenere una risposta formale per gli degli eventuali crediti condominiali.... ancora insoluti da chi vende.
Questa verifica è da farsi, sottolineo, prima di sottoscrivere preliminari o proposte di acquisto presentate dai mediatori che, salvo casi di veri professionisti, non dedicano attenzione a questo particolare.
La Corte di Appello di Torino, in una controversia in materia, decideva positivamente pro regolamento sul presupposto espressamente affermato: "il regolamento condominiale di natura contrattuale può disporre a carico dell’acquirente condomino l’accollo di debiti maturati, costituenti "obligationes propter rem", da parte del condomino dante causa in esercizio precedenti" all’acquisto.
La Cassazione, diversamente dal giudice di merito, di recente con la sentenza del 12 aprile 2019 n. 10346 della II sezione civile ha confermato i principi per cui "in tema di condominio negli edifici, la responsabilità solidale dell’acquirente di una porzione di proprietà esclusiva per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal condomino venditore è limitata al biennio precedente all’acquisto, trovando applicazione l’art. 63 disp. att. c.c., (già) comma 2, e non già l’art. 1104 c.c., atteso che, ai sensi dell’art. 1139 c.c., le norme sulla comunione in generale si estendono al condominio soltanto in mancanza di apposita disciplina" (Cass. 27 febbraio 2012, n. 2979).
La sentenza del giudice piemontese è stata cassata confermando l'assunto per cui il regolamento condominiale non può stabilire obbligazioni ultra termini ex art. 63 d.att. c.c.ovvero che tutti i debiti accumulati oltre il biennio anteriore all'acquisto possono essere richiesti al nuovo proprietario dell'immobile.
Questa verifica è da farsi, sottolineo, prima di sottoscrivere preliminari o proposte di acquisto presentate dai mediatori che, salvo casi di veri professionisti, non dedicano attenzione a questo particolare.
La Corte di Appello di Torino, in una controversia in materia, decideva positivamente pro regolamento sul presupposto espressamente affermato: "il regolamento condominiale di natura contrattuale può disporre a carico dell’acquirente condomino l’accollo di debiti maturati, costituenti "obligationes propter rem", da parte del condomino dante causa in esercizio precedenti" all’acquisto.
La Cassazione, diversamente dal giudice di merito, di recente con la sentenza del 12 aprile 2019 n. 10346 della II sezione civile ha confermato i principi per cui "in tema di condominio negli edifici, la responsabilità solidale dell’acquirente di una porzione di proprietà esclusiva per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal condomino venditore è limitata al biennio precedente all’acquisto, trovando applicazione l’art. 63 disp. att. c.c., (già) comma 2, e non già l’art. 1104 c.c., atteso che, ai sensi dell’art. 1139 c.c., le norme sulla comunione in generale si estendono al condominio soltanto in mancanza di apposita disciplina" (Cass. 27 febbraio 2012, n. 2979).
La sentenza del giudice piemontese è stata cassata confermando l'assunto per cui il regolamento condominiale non può stabilire obbligazioni ultra termini ex art. 63 d.att. c.c.ovvero che tutti i debiti accumulati oltre il biennio anteriore all'acquisto possono essere richiesti al nuovo proprietario dell'immobile.