Nel caso di specie, si tratta di una disdetta anticipata non frutto della volontà delle parti, ma per un evento imprevisto, non voluto, per mortis causa, appunto e, in tal caso, venuta meno una delle parti del contratto, l’imposta di registro (RISOLUZIONE = € 67,00) non è dovuta.
Si segnalano, invece, comportamenti difformi, tenuti dagli uffici territoriali, in caso di successione ope legis degli eredi conviventi Qui occorre fare una distinzione: se l’erede convivente è titolare di rapporto oppure non compare in contratto.
Nel primo caso, in genere, gli uffici richiedono una semplice comunicazione attestante la volontà di subentro dell’avente diritto. Di converso, nel caso in cui quest’ultimo non intendesse subentrare nel contratto si dovrà porre in essere l’adempimento previsto (recesso) che sconta l’imposta di registro (RISOLUZIONE = € 67,00).
Nel caso, invece, in cui l’erede convivente non compaia in contratto, pur avendo diritto a subentrare nel rapporto, alcuni uffici richiedono il pagamento dell’imposta di registro (CESSIONE = € 67,00), altri una semplice comunicazione necessaria ad aggiornare la banca dati dell’Agenzia: la vicenda successoria, sotto il profilo tributario, non è normata da un documento di prassi, e, pertanto, occorre fare riferimento ai diversi uffici periferici.