Avv Luigi Polidoro

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La successione nel contratto di locazione commerciale è disciplinata dall'art. 37 Legge 392/1978, che per semplicità riporto qui di seguito:

Articolo 37
Successione nel contratto
In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore alla apertura della successione, hanno diritto a continuarne l'attività.

omissis

Se l'immobile è adibito all'uso di più professionisti, artigiani o commercianti e uno solo di essi è titolare del contratto, in caso di morte gli succedono nel contratto, in concorso con gli aventi diritto di cui ai commi precedenti, gli altri professionisti, artigiani o commercianti.

Nelle ipotesi di recesso del titolare del contratto, succedono nello stesso gli altri professionisti, artigiani o commercianti. In tal caso il locatore può opporsi alla successione nel contratto, per gravi motivi, con le modalità di cui all'articolo precedente.


In presenza dei requisiti di cui all'art. 37 il subentro è quindi possibile.
Credo però che il pericolo non sia concreto: come può un parente lontano, che magari non intratteneva assidui rapporti con il defunto, subentrare nell'attività di quest'ultimo, di cui nulla sapeva? Possibile.... ma certamente non frequente.
 

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