La successione nel contratto di locazione commerciale è disciplinata dall'art. 37 Legge 392/1978, che per semplicità riporto qui di seguito:
Articolo 37
Successione nel contratto
In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore alla apertura della successione, hanno diritto a continuarne l'attività.
omissis
Se l'immobile è adibito all'uso di più professionisti, artigiani o commercianti e uno solo di essi è titolare del contratto, in caso di morte gli succedono nel contratto, in concorso con gli aventi diritto di cui ai commi precedenti, gli altri professionisti, artigiani o commercianti.
Nelle ipotesi di recesso del titolare del contratto, succedono nello stesso gli altri professionisti, artigiani o commercianti. In tal caso il locatore può opporsi alla successione nel contratto, per gravi motivi, con le modalità di cui all'articolo precedente.
In presenza dei requisiti di cui all'art. 37 il subentro è quindi possibile.
Credo però che il pericolo non sia concreto: come può un parente lontano, che magari non intratteneva assidui rapporti con il defunto, subentrare nell'attività di quest'ultimo, di cui nulla sapeva? Possibile.... ma certamente non frequente.
Articolo 37
Successione nel contratto
In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore alla apertura della successione, hanno diritto a continuarne l'attività.
omissis
Se l'immobile è adibito all'uso di più professionisti, artigiani o commercianti e uno solo di essi è titolare del contratto, in caso di morte gli succedono nel contratto, in concorso con gli aventi diritto di cui ai commi precedenti, gli altri professionisti, artigiani o commercianti.
Nelle ipotesi di recesso del titolare del contratto, succedono nello stesso gli altri professionisti, artigiani o commercianti. In tal caso il locatore può opporsi alla successione nel contratto, per gravi motivi, con le modalità di cui all'articolo precedente.
In presenza dei requisiti di cui all'art. 37 il subentro è quindi possibile.
Credo però che il pericolo non sia concreto: come può un parente lontano, che magari non intratteneva assidui rapporti con il defunto, subentrare nell'attività di quest'ultimo, di cui nulla sapeva? Possibile.... ma certamente non frequente.