Buonasera a tutti
si può stipulare un contratto di locazione con decorrenza antecedente alla stipula???
faccio un esempio:
data inizio locazione 01/10/2013
data sottoscrizione e stipula 08/10/2013
marche da bollo acquistate il giorno 2/10/2013
Solo per fare un po’ di chiarezza. Partiamo dal quesito iniziale:si può stipulare un contratto di locazione con decorrenza antecedente alla stipula? La risposta è affermativa. Come ricordato da Basty, le parti devono procedere all’autoliquidazione dell’imposta di registro entro 30 giorni dalla data dell’atto (art. 13 del DPR n°131/1986) o, se anteriore, dalla data di decorrenza del contratto.
Passando all’imposta di bollo, essa può essere assolta in quattro modalità:
ordinaria (in carta bollata),
straordinaria (con marche da bollo),
virtuale (mediante mod. F23 o presso ufficio),
tramite un intermediario abilitato (che rilascia una ricevuta che sostituisce ad ogni effetto di legge le marche da bollo). Ora, poiché
è l’atto che deve nascere in bollo e non il contratto, i contrassegni telematici (ex marche da bollo) devono portare impressa una data antecedente la data della sottoscrizione del contratto, vale a dire la data di stipula, a norma dell’art. 11, co. 1 del DPR n°642/1972: “
Bollo straordinario: Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione […]”, non la data di decorrenza del contratto.
Il giorno d’acquisto delle marche è fuorviante, nel senso che se io ho un contratto stipulato ieri e acquisto due marche da bollo oggi, se il rivenditore mi vende due marche che aveva emesso tre giorni fa, il requisito (no marche postdatate) è comunque assolto: lo stesso dicasi nell’esempio proposto (data inizio locazione 01/10/2013 - data stipula 08/10/2013 - marche da bollo datate 02/10/2013).
Riguardo le sanzioni, qualora le marche da bollo portassero una data posteriore alla data di stipulazione dell’atto, l’art. 31 del DPR n°642/1972, richiede espressamente che tale regolarizzazione possa essere eseguita esclusivamente dagli uffici del Registro mediante annotazione sull’originale o sulla copia dell’atto stesso inviata all’ufficio suddetto, della pena pecuniaria riscossa o in modalità straordinaria (marca da bollo di importo pari alla sanzione) o in modalità virtuale (modello F23; cod. trib. 675T).