U
Utente Cancellato 72152
Ospite
In relazione alla notizia riportata da alcuni organi di informazione riguardante applicazioni per smartphone che sostituirebbero la autocertificazione cartacea per coloro che escono da casa, la Polizia postale precisa che il ricorso a tali servizi, seppur motivato da esigenze di apparente semplificazione e velocizzazione delle procedure, si pone in contrasto con le prescrizioni attualmente vigenti.
L’autocertificazione deve infatti essere firmata sia dal cittadino sottoposto al controllo che dall’operatore di polizia, previa identificazione del dichiarante. L’autocertificazione va inoltre acquisita in originale dall’operatore che effettua il controllo, per le successive verifiche.
Sotto altro profilo, si evidenzia come il ricorso a servizi non ufficiali né autorizzati da Autorità pubbliche per la compilazione del modello di autodichiarazione, esponga i cittadini ad una ulteriore e non secondaria insidia, legata al rispetto della dimensione della loro privacy.
Si ricordi, infatti, come i dati contenuti nel modello di autodichiarazione consentano di rivelare non soltanto la frequenza e la tipologia dello spostamento dell’individuo ma altresì le ragioni - personali e riservate - che giustificano tale spostamento e che possono ricollegarsi ad informazioni sensibili quali lo stato di salute, le esigenze personali le circostanze lavorative.
L’acquisizione e la gestione di tali dati sensibili da parte di soggetti terzi, secondo quanto dispone il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) e le prescrizioni nazionali in tema di diritto della privacy, sono sottoposte a precisi obblighi in tema, fra l’altro, di correttezza e trasparenza, consenso informato, limitazione del trattamento a specifiche finalità, aggiornamento e soprattutto integrità e riservatezza.
Tali obblighi sono posti a garanzia di tutti i cittadini contro potenziali e pericolosi abusi.
18/03/2020
L’autocertificazione deve infatti essere firmata sia dal cittadino sottoposto al controllo che dall’operatore di polizia, previa identificazione del dichiarante. L’autocertificazione va inoltre acquisita in originale dall’operatore che effettua il controllo, per le successive verifiche.
Sotto altro profilo, si evidenzia come il ricorso a servizi non ufficiali né autorizzati da Autorità pubbliche per la compilazione del modello di autodichiarazione, esponga i cittadini ad una ulteriore e non secondaria insidia, legata al rispetto della dimensione della loro privacy.
Si ricordi, infatti, come i dati contenuti nel modello di autodichiarazione consentano di rivelare non soltanto la frequenza e la tipologia dello spostamento dell’individuo ma altresì le ragioni - personali e riservate - che giustificano tale spostamento e che possono ricollegarsi ad informazioni sensibili quali lo stato di salute, le esigenze personali le circostanze lavorative.
L’acquisizione e la gestione di tali dati sensibili da parte di soggetti terzi, secondo quanto dispone il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) e le prescrizioni nazionali in tema di diritto della privacy, sono sottoposte a precisi obblighi in tema, fra l’altro, di correttezza e trasparenza, consenso informato, limitazione del trattamento a specifiche finalità, aggiornamento e soprattutto integrità e riservatezza.
Tali obblighi sono posti a garanzia di tutti i cittadini contro potenziali e pericolosi abusi.
18/03/2020