In base a quale norma? Mentre non è possibile convenire che il conduttore rinunci preventivamente alla disdetta, la facoltà di recesso del locatore può essere oggetto di preventiva rinuncia in quanto non costituisce uno di quei patti che l'articolo 13 della L.431/1998 ritiene nulli. E' un patto che determina un canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto? E' un patto volto a derogare i limiti di durata del contratto previsto dalla legge? A me pare i no. Qui ci vorrebbe Pennylove a sbrogliare la matassa.
Concordo. Ma piuttosto che sottoscrivere un contratto di 4+4 anni a canone calmierato, con rinuncia alla disdetta da parte del locatore, in attesa del decreto, io sottoscriverei un contratto 8+2. Se addirittura c'è chi sostiene che in caso di risoluzione anticipata del contratto da parte del conduttore sia prudenzialmente necessario stipulare un nuovo contratto di durata minima 8 anni... perchè non applicare la stessa interpretazione prudenziale anche nei confronti della prima durata evitando di trovarsi di fronte a future problematiche nel caso in cui il decreto ministeriale dia una lettura della norma da quella che si darebbe oggi sul forum?
Comunque è palese che un contratto transitorio non possa essere adatto a perseguire l'obiettivo del legislatore per sua stessa natura... (durata non superiore a 18 mesi).