Deposito cauzionale: il locatore deve chiedere il risarcimento dei danni (con CAUSA IN TRIBUNALE!!!) o lo deve restituire al locatore.
Ogni affitto inizia, prima ancora che con la consegna delle chiavi dell’immobile, con il versamento di quello che viene detto deposito cauzionale: una somma di denaro (più semplicemente chiamata cauzione) che serve a garantire il padrone di casa da eventuali danni che, alla scadenza del contratto d’affitto, dovessero risultare all’interno dell’immobile. Così la legge consente alle parti di inserire detta clausola all’interno dell’accordo firmato dai due soggetti.
Ma che fine fa la cauzione al termine della locazione? I chiarimenti sono stati offerti da una recente ordinanza della Cassazione [1].
Alla scadenza del contratto, il locatore è sempre obbligato a restituire, al conduttore, il deposito cauzionale precedentemente ricevuto, con gli interessi.
Se però nell’immobile risultano esservi dei danni e il padrone di casa intenda trattenere la caparra a compensazione delle spese che andrà a sostenere, egli deve, nello stesso tempo, iniziare la causa in tribunale contro l’ex inquilino: causa che, appunto, servirà (in assenza di accordo tra le parti) a determinare la misura del risarcimento e, eventualmente, l’esatta parte di cauzione che potrà essere trattenuta a copertura dei danni. Se, invece, il locatore non intraprende la via giudiziale è diritto dell’inquilino chiedere la restituzione immediata del deposito e il padrone di casa non potrà opporsi.
Secondo la Suprema Corte, una volta che la locazione si è conclusa con la restituzione del bene, il locatore non può rifiutarsi di restituire il deposito sulla base di generiche contestazioni o semplicemente riservandosi di agire in un separato giudizio per il risarcimento dei danni.
L’obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione agli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione, nel momento in cui avviene il rilascio dell’immobile locato. Pertanto, se il locatore trattiene la somma anche dopo il rilascio dell’immobile, senza però proporre subito una domanda giudiziale volta a definire la parte di cauzione che andrà, in tutto o in parte, a copertura dei danni, il conduttore può esigerne la restituzione.
[1] Cass. ord. n. 3882/15 del 25.02.2015.
- See more at: Affitto: che fine fa la cauzione data al padrone di casa?
Ogni affitto inizia, prima ancora che con la consegna delle chiavi dell’immobile, con il versamento di quello che viene detto deposito cauzionale: una somma di denaro (più semplicemente chiamata cauzione) che serve a garantire il padrone di casa da eventuali danni che, alla scadenza del contratto d’affitto, dovessero risultare all’interno dell’immobile. Così la legge consente alle parti di inserire detta clausola all’interno dell’accordo firmato dai due soggetti.
Ma che fine fa la cauzione al termine della locazione? I chiarimenti sono stati offerti da una recente ordinanza della Cassazione [1].
Alla scadenza del contratto, il locatore è sempre obbligato a restituire, al conduttore, il deposito cauzionale precedentemente ricevuto, con gli interessi.
Se però nell’immobile risultano esservi dei danni e il padrone di casa intenda trattenere la caparra a compensazione delle spese che andrà a sostenere, egli deve, nello stesso tempo, iniziare la causa in tribunale contro l’ex inquilino: causa che, appunto, servirà (in assenza di accordo tra le parti) a determinare la misura del risarcimento e, eventualmente, l’esatta parte di cauzione che potrà essere trattenuta a copertura dei danni. Se, invece, il locatore non intraprende la via giudiziale è diritto dell’inquilino chiedere la restituzione immediata del deposito e il padrone di casa non potrà opporsi.
Secondo la Suprema Corte, una volta che la locazione si è conclusa con la restituzione del bene, il locatore non può rifiutarsi di restituire il deposito sulla base di generiche contestazioni o semplicemente riservandosi di agire in un separato giudizio per il risarcimento dei danni.
L’obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione agli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione, nel momento in cui avviene il rilascio dell’immobile locato. Pertanto, se il locatore trattiene la somma anche dopo il rilascio dell’immobile, senza però proporre subito una domanda giudiziale volta a definire la parte di cauzione che andrà, in tutto o in parte, a copertura dei danni, il conduttore può esigerne la restituzione.
[1] Cass. ord. n. 3882/15 del 25.02.2015.
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