Di seguito riporta la risposta ricevuta da un funzionario della agenzia delle Entrate della mia zona, interpellato in merito alla questione. Spero possa essere utile
In particolare le segnalo l’orientamento dell’Amministrazione Finanziaria, rappresentato nella Ris. Min. n. 251475 del 31/03/1977 secondo cui l’esercizio del privilegio dello Stato in pregiudizio del diritto acquistato dal terzo possessore è consentito.
In sostanza l’acquirente dell’immobile agevolato ben sa di “correre il rischio”, avendo luogo una alienazione che potrebbe provocare la decadenza dall’agevolazione prima casa e dunque dare motivo al Fisco di opporre il privilegio.
Altro è poi stabilire se quest’ultimo acquirente possa invocare la preventiva escussione del debitore principale; tema che non ho approfondito ma che posso risolvere, prima facie, nel senso affermativo.
Altro ancora è poi stabilire se convenga o meno far versare, da chi vende l’immobile agevolato, nelle mani del notaio rogante una somma che serva al pagamento di quanto il Fisco potrebbe pretendere in vista di una futura decadenza dall’agevolazione come oramai prassi diffusa: qui, in mancanza di norma che imponga di adottare un siffatto rimedio, è decisiva la volontà e la forza contrattuale delle parti, che potranno riportare, ad esempio, ogni patto in maniera più o meno approfondita (sulla produttività di interessi ad esempio) in scrittura che accompagni il rogito.