brunobr

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Scusate l' intromissione, ma da un precedente msg mi ero annotato testualmente:
"Il notaio ha chiarito, in maniera esplicita, che in base ad una circolare chiarificatrice emanata dall'agenzia delle entrate, la detrazione é del 19% sulle spese di agenzia, solo a favore dell'acquirente prima casa, e fino ad una detrazione massima di 1000,00 €.
Significa che se pago 3.000 € di commissioni, potrò detrarre 570,00 € (ndr. praticamente quasi tutta l'IVA, che é al 20%)."
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
"Il notaio ha chiarito, in maniera esplicita, che in base ad una circolare chiarificatrice emanata dall'agenzia delle entrate, la detrazione é del 19% sulle spese di agenzia, solo a favore dell'acquirente prima casa, e fino ad una detrazione massima di 1000,00 €.
Significa che se pago 3.000 € di commissioni, potrò detrarre 570,00 € (ndr. praticamente quasi tutta l'IVA, che é al 20%)."

La stiamo ancora aspettando quella circolare :occhi_al_cielo:
 

brunobr

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Ho trovato questo nella Circ. AdE 01 luglio 2010 n.39/E : é chiaramente specificato che i max 1.000 euro detraibili sono un massimale annuale.

detraibilità di alcune spese, nella determinazione dell’IRPEF.
1. SPESE RELATIVE ALL’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
1.1. Intermediazione immobiliare
D: Si chiede di sapere se la spesa per l’intermediazione immobiliare sostenuta da un contribuente in data antecedente la stipula sia del preliminare che del rogito (ad esempio al momento dell'accettazione della proposta di acquisto) per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, possa essere detratta nella prima dichiarazione dei redditi utile. Si precisa che lo stesso contribuente ha sostenuto la spesa in data 21.04.2009, ha stipulato e registrato il preliminare di vendita il 03.05.2009 e il rogito è stato redatto il 09.12.2009.
R: L’art 15, comma 1, lettera b-bis), del TUIR, prevede che sono detraibili “dal 1 gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità”.
Con la circolare 4 aprile 2008, n. 34 è stato chiarito che poiché l’agevolazione è subordinata alla condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale, il beneficio viene meno nel caso in cui l’acquisto non sia stato concluso.
 

brunobr

Membro Attivo
Professionista
La stiamo ancora aspettando quella circolare....
:ok: Ma i caaf a quale ipotesi interpretativa dei "...euro 1.000 per ciascuna annualità” hanno deciso di attenersi.... possibile che una circolare del 2010 riproponga semplicemente l'ambiguità già rilevata nel 2006 ?
Detrazione fiscale sull’onorario del mediatore: questi i dubbi
Legge 4 agosto 2006 , modificando il testo unico delle imposte sui redditi, ha stabilito che sono detraibili “dal 1o gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità”.
Poiché la norma è scritta malissimo, sorgono almeno tre dubbi:
a. l’importo di 1.000 euro è il limite su cui applicare la detrazione (che sarà pertanto il 19% di 1.000 euro, cioè 190 euro) oppure il limite che può raggiungere la detrazione (che sarà perciò di 1.000 euro)?. La prima ipotesi è quella che viene dalla lettura del primo capoverso dell’articolo 15 del testo unico (si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente…, e via con l’elenco).
La seconda, sposata dalla Fimaa (la principale associazione dei mediatori) viene invece da una lettura letterale del solo, nuovo inserimento fatto.
b. La detrazione si gode per più anni, fino a concorrenza della cifra versata, o solo per il primo anno? La prima ipotesi è quella sostenuta da chi ha proposto questa nuova norma di legge, e che ha presentato a proposito un’interrogazione in Parlamento. La seconda ipotesi è quella sostenuta dalla circolare delle Entrate n. 28/2006 (in cui però si ammette che il caso è dubbio). L’inciso: “per ciascuna annualità” è in effetti ambiguo.
c. La detrazione si può iniziare godere con la dichiarazione dei redditi del 2007, per le provvigioni pagate tra ottobre e dicembre 2006? Oppure, dal momento che si cita la data del primo gennaio 2007, la detrazione varrà solo per le somme versate nel 2007, con la dichiarazione dei redditi presentata nel 2008? Ci pare che stavolta la circolare 28/2006 propenda per l’interpretazione più favorevole al contribuente, mentre la maggior parte dei professionisti, prudentemente, inclinano per la seconda possibilità.
Non sono domande di poco conto. Prendiamo un immobile di valore medio (150.000 euro) su cui l’agente applica il 3% di mediazione (4.500 euro). A seconda delle interpretazioni, lo sconto goduto dal contribuente potrà variare da un minimo di 190 euro in un solo anno, oppure 855 euro in cinque anni, o infine sempre 855 euro, ma in un solo anno. Nella seconda ipotesi il numero di anni in cui si gode della detrazione dipende dall’entità della provvigione pagata (nell’esempio fatto, 4.500 euro, l’ imponibile è di 1.000 euro per i primi 4 anni e di 500 euro per il quinto).
Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori.
La ricerca è apparsa a firma di Silvio Rezzonico e Giovanni Tucci su Il Sole 24 Ore di Lunedì 4 dicembre 2006
 

Bagudi

Fondatore
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Agente Immobiliare
Possibilissimo, così fanno la bella figura di concedere una detrazione più alta, ma essendo la legge ambigua tutti si attengono alla detrazione minore, per non sbagliare.... e oplà !:rabbia: il gioco è fatto...

Silvana
 

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