PAPARELLA66

Nuovo Iscritto
Coniuge A : attualmente proprietario di 2 immobili , sul primo ( appartamento ) ha la residenza anagrafica , mentre il secondo immobile ( casa al mare ) è libero e a disposizione -
Coniuge B : non proprietario di alcun immobile, ha una diversa residenza anagrafica rispetto al coniuge A con il quale, di fatto, convive regolarmente nell'appartamento di sua proprietà .

Dovendo procedere ad eseguire lavori di ristrutturazione sul secondo immobile ( casa al mare ) la detrazione fiscale può essere richiesta dal coniuge B ?

Ho letto la Risoluzione n 136 del 6 maggio 2002 dell'Agenzia delle Entrate che testualmente afferma : " Non è necessario invece che l'abitazione nella quale convivono "familiare" ed intestatario dell'immobile costituisca per entrambi l'abitazione principale, mentre è necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza " . Pertanto, considerato che nella seconda casa che è libera e a disposizione può esplicarsi il rapporto di convivenza , pur non avendo la stessa residenza anagrafica si può affermare con certezza che il coniuge B può richiedere la detrazione fiscale per i lavori su di essa eseguiti?
 

Bastimento

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Privato Cittadino
non sono in grado di risponderti.
La tua domanda fa il paio con i coniugi che stabiliscono una residenza anagrafica diversa per godere di due agevolazioni di residenza principale, prima casa ecc (no ICI, no IRPEF ecc). Ovviamente tutto lecito, ma...

Il codice c. matrimoniale stabiliva che i coniugi fissano la residenza della famiglia. (144)

Io mi chiedo cosa aspetti lo stato ad escludere queste manifeste azioni di elusione !!!! :disappunto:
 

PAPARELLA66

Nuovo Iscritto
La residenza diversa dei coniugi può dipendere anche da motivi diversi ( lavoro , studio, frequenza scolastica dei figli ecc. ) . Il mio quesito era specifico sulla materia della detrazione del 36% . Al rigu, ardo la Risoluzione del 12/06/2002 n 184 della Agenzia delle Entrate recita che : " la condizione cui la normativa vincola l'accesso del familiare al beneficio fiscale è quella della mera convivenza. ....Non è necessario invece che l'abitazione nella quale convivono familiare ed intestatario dell'immobile costituisca per entrambi l'abitazione principale, mentre è necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplicita la convivenza." Quindi, dato che i coniugi, anche se con residenze anagrafiche diverse, possono tranquillamente convivere in quel particolare immobile che è "a disposizione" ritengo che anche l'altro coniuge, non proprietario o possessore dell'immobile, possa godere del beneficio fiscale.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
A parte lo sfogo precedente, (mi sono trovato anch'io nelle sopradette condizioni per motivi di lavoro), contro chi approfitta di agevolazioni nate per ragionevoli motivi, ma usate troppo spesso dai soliti furbastri, veniamo al tuo quesito.
Trovi credo una risposta nella guida aggiornata della AdE sulle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie.

Al riguardo dice: (pag. 8)
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile
oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori (vedi più avanti).
Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.
In questo caso (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni
comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce
della detrazione.
:soldi:

p.s.: la guida riporta anche una lunga lista di riferimenti normativi, che potrebbero dare maggiori ragguagli
 

Allegati

  • GUIDA+ristrutturazioni+edilizie marzo2011.pdf
    491 KB · Visite: 76

PAPARELLA66

Nuovo Iscritto
Il problema è quello di stabilire se il criterio della convivenza è riferito a quel particolare immobile da ristrutturare. Vale a dire che essendo coniugi, l' Agenzia delle Entrate non possa eccepire il fatto che che in quella abitazione gli stessi possano convivere ( anche se solo nei mesi estivi ) .
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Capisco che il problema sia nella interpretazione fiscale del termine "convivenza", ma non nel senso esposto da te al post #5.
Semplificando la situazione, non ho dubbi che due coniugi conviventi, con stessa residenza, possono detrarre costi di ristrutturazione al 36% effettuati su una seconda casa, di proprietà di uno solo, e mai frequentata dall'altro (a me piace la montagna, alla moglie il mare .... il mondo è vario, ecc).

Non ho trovato alcuna definizione di cosa si intenda per convivenza (nell'ambito fiscale), e da cosa sia certificata: pleonastica la domanda in caso di comune residenza, labile in caso contrario.

Del resto per avere la residenza mi risulta si debba abitare nel luogo per almeno 6 mesi l'anno: ma che controlli vengono effettuati e monitorati nel tempo?
 

PAPARELLA66

Nuovo Iscritto
La situazione potrebbe causare eventuali contestazioni da parte degli Uffici Finanziari in merito all'esistenza della convivenza. In alternativa è percorribile la strada del comodato d'uso gratuito con il quale il coniuge proprietario esclusivo concede l'immobile all'altro coniuge legittimandolo quindi, quale detentore, ad eseguire i lavori e quindi ad ottenere il beneficio fiscale, a prescindere dalla diversa residenza anagrafica ?
 

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