Tante risposte, tanti pareri... tante situazioni simili ma non uguali. Aggiungo anche la mia:
1) Farei un distinguo tra condizioni necessarie e sufficienti per avere le detrazioni, e gli strumenti abilitativi per fare interventi edilizi. Un conto è l'agevolazione fiscale, un conto le opere e le relative procedure di comunicazione/autorizzazione ai lavori.
Questi ultimi dipendono dalla L380, e dalle specifiche norme comunali in tema di lavori edili/urbanistica (per certi lavori basta la CIL Comunic. inizio lavori, per altre la DIA o SCIA (asseverata da un tecnico ecc) Per la detrazione viene richiesto il documento autorizzativo (ma solo se è previsto per quei lavori) Non so se ho reso l'idea: non è la detrazione a far si che sia più complesso l'iter autorizzativo. Quello rimane uguale: e la ditrazione si perderebbe se i lavori fossero stati eseguiti non in conformità alle regole, ad esempio senza autorizzazione quando necessita.
2) Alla domanda di Frisoli:
Domandina attinente, se è una società proprietaria di un immobile che effettua lavori di ordinaria manutenzione, nello specifico sostituzione serramenti, può usufruire delle detrazioni? Ho dei pareri discordanti in merito.
Rispondo per quanto è capitato a me:
a) Se si intende la detrazione ex 55% per risparmio energetico, in questo caso una società semplice, proprietaria di immobili dati in locazione, non può godere della detrazione poiche la locazione è lo scopo della società: gli immobili non sono strumentali all'attività della società. (es. la FIAT se ristruttura un suo capannone dove fa le lavorazioni, ne usufruirebbe)
b) Questa limitazione alle società, NON ESISTE invece per la pratica del 36%: esse hanno le stesse agevolazioni dei proprietari persone fisiche.
Credo che la domanda riguardasse proprio l'ex 36%: qui la guida è abbastanza sibillina, ma sarei quasi certo di averne inteso il senso.
Fa nella tabella finale l'esempio tra opere condominiali e opere private.
In ambito condominiale (parti comuni) la manutenzione ordinaria è compresa, incluso il semplice rimpiazzo degli infissi, di identica tipologia.
In ambito privato, sono agevolati solo gli interventi seguenti:
Infissi esterni: Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l’intera facciata)
Finestra: Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti -Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi
Serramenti esterni: Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai
precedenti
Io ho cambiato gli infissi esterni, l'immobile era intestato ad una s.s., ed ho inoltrato la domanda per il 36%, con la seguente motivazione: sostituzione di serrramenti esterni con caratteristiche diverse per risparmio energetico.
p.s.: anche la pratica 36% comprende interventi rientranti sotto il profilo del risparmio energetico: ma non sono richiesti gli stessi obiettivi.
Esempio: per godere della 55% per nuovi serramenti è richiesta una trasmittanza inferiore ad 1,8 W/mq °K (Zona clim. E), che è un valore inferiore allo standar edilizio attuale: per la 36 % è sufficiente il valore standard richiesto oggi per le nuove installazioni e costruzioni. (non ricordo più se nella mia zona fosse 2 o 2,2 W/mq °K)
Spero di essere stato sufficientemente chiaro: la norma presenta tecnicismi legali, fiscali, e tecnici abbastanza delicati; non mi sorprende che le interpretazioni, a volte parziali, finiscano per essere discordanti.