Ma scusa rainBoy: tu i mobili li devi prendere comunque, no? Pagali comunque con un bonifico e aspetta che AdE si pronunci! Ripeto: il problema è così generale che non possono non emettereuna circolare esplicativa!!!
Mi trovo d'accordo con questo ragioniere tributarista:
http://66.71.130.21/tributarista/?p=143
Il DL 63/2013 fa scattare una serie di rimandi a catena: il comma 2 dell’articolo 16 richiama il comma 1, che modifica la data stabilita dal D.L. del 2012, che a sua volta si riferisce all’articolo 16-bis, comma 1, del Tuir. Alla fine della catena, quindi, si scopre che la detrazione cui abbinare il bonus sui mobili non è nient’altro che il vecchio 36% sul recupero edilizio (di cui il 50% è la versione extra-large in vigore fino alla fine di quest’anno).
È vero che la norma parla di immobile “oggetto di ristrutturazione”, ma il rimando alla norma base del 36% non contiene alcuna limitazione. Dovrebbe essere chiaro, allora, che tutti i lavori indicati al comma 1 dell’articolo 16-bis danno diritto al bonus sui mobili:
- le ristrutturazioni vere e proprie;
- ma anche gli interventi per il risparmio energetico;
- per la cablatura degli edifici;
- per la bonifica dell’amianto;
- la prevenzione degli atti illeciti.
Un’interpretazione restrittiva, oltre che in contrasto con la legge, sarebbe inutile: nella prassi spesso i lavori di recupero sono abbinati, e chi volesse ottenere il bonus spendendo una cifra limitata potrebbe sempre effettuare una manutenzione straordinaria a basso costo (ad esempio, intervenendo sull’impianto elettrico).