alessandro vinci

Membro Ordinario
Privato Cittadino
ho un parente che sta contattando alcune imprese per fare dei lavori di ristrutturazione n ella casa dove andra' a vivere la prossima primavera.
io cerco di aiutarlo ma non so cosa consigliarlo quando mi chiede alcune cose.
allora ha trovato un idraulico che gli fa fattura per tutti i lavori e quindi puo' detrarre il 50% per il 2014.
anche l'elettricista fa fattura e mio cognato paga tutti con bonifico naturalmente.
c'e' un problema due muratori/ piastrellisti si sono rifiutati di fargli il lavoro con fattura.
Se vuole la fattura deve aumentare 600 euro e 800 euro per i due bagni rispetto al preventivo fatto.
cioe' oltre al preventivo + fattura, praticamente mio cognanto dovrebbe pagare al muratore le sue tasse IRPEF.
mio cognato si e' tanto arrabbiato che li ha mandati sulla forca.
 
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alessandro vinci

Membro Ordinario
Privato Cittadino
adesso mio cognato ha trovato due muratori che anche loro non vogliono fare fattura ma abbassano il prezzo del preventivo e quindi il loro lavoro di piastrellatura per un bagno di 2500 euro con fattura lo mettono a 2000 euro senza fattura.
quindi pagando 2000 euro mio cognato risparmia subito 500 euro e non paga l'IVA del 22% o del 10% sulla manodopera, ancora non sono sicuro della percentuale da ivare.
insomma non richiedendo fattura mio cognato risparmia subito almeno 1000 euro subito invece che detrarre 1250 euro per 10 anni.
sinceramente e' uno schifo totale ma tanti agiscono cosi.
idem sul 2° bagno.
Io non so che dirgli...........
 
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PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
adesso mio cognato ha trovato due muratori che anche loro non vogliono fare fattura ma abbassano il prezzo del preventivo e quindi il loro lavoro di piastrellatura per un bagno di 2500 euro con fattura lo mettono a 2000 euro senza fattura.
quindi pagando 2000 euro mio cognato risparmia subito 500 euro e non paga l'IVA del 22% o del 10% sulla manodopera, ancora non sono sicuro della percentuale da ivare.
insomma non richiedendo fattura mio cognato risparmia subito almeno 1000 euro subito invece che detrarre 1250 euro per 10 anni.
sinceramente e' uno schifo totale ma tanti agiscono cosi.
idem sul 2° bagno.
Io non so che dirgli...........

Digli queste due cose e poi lascia che sia lui a decidere:

I primi soldi guadagnati sono quelli risparmiati.

Chi non è capace di lavorare non è capace di fare il suo lavoro.
 
M

mata

Ospite
ho un parente che sta contattando alcune imprese per fare dei lavori di ristrutturazione n ella casa dove andra' a vivere la prossima primavera.
io cerco di aiutarlo ma non so cosa consigliarlo quando mi chiede alcune cose.
allora ha trovato un idraulico che gli fa fattura per tutti i lavori e quindi puo' detrarre il 50% per il 2014.
anche l'elettricista fa fattura e mio cognato paga tutti con bonifico naturalmente.
c'e' un problema due muratori/ piastrellisti si sono rifiutati di fargli il lavoro con fattura.
Se vuole la fattura deve aumentare 600 euro e 800 euro per i due bagni rispetto al preventivo fatto.
cioe' oltre al preventivo + fattura, praticamente mio cognanto dovrebbe pagare al muratore le sue tasse IRPEF.
mio cognato si e' tanto arrabbiato che li ha mandati sulla forca.
Ma sei sicuro che siano lavori di ristrutturazione e non manutenzione ordinaria? E' stata fatta una pratica edilizia?
 

alessandro vinci

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Ma sei sicuro che siano lavori di ristrutturazione e non manutenzione ordinaria? E' stata fatta una pratica edilizia?
per il fisco e' ristrutturazione straordinaria.
guida alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.
per il comune non interessa neanche comunicazione semplice.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia comunica/Prodotti editoriali/Guide Fiscali/Ristrutturazioni edilizie le agevolazioni fiscali/Guida_ristrutturazioni_maggio 2014.pdf

Impianto idraulico:Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente pag.27

Manutenzione straordinaria pag.10
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per
realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari
e tecnologici, sempre che non
vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.
Esempi di manutenzione straordinaria:

installazione di ascensori e scale di sicurezza

realizzazione e miglioramento dei servizi igienici

sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di
materiale o tipologia di infisso

rifacimento di scale e rampe

interventi finalizzati al risparmio energetico

recinzione dell’area privata

costruzione di scale interne.
Rifacimento degli impianti del bagno e detrazioni fiscali

Se nei lavori sono compresi anche il rifacimento dell’impianto idrosanitario, elettrico, lo spostamento di tramezze o altre opere che possono far classificare l’intervento come manutenzione straordinaria, è possibile beneficiare della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie sia che vengano realizzati su abitazioni private che su parti comuni di edifici residenziali.

Se invece si sostituiscono i sanitari e le piastrelle senza rifare l'impianto idraulico e' manutenzione ordinaria senza detrazione.
 
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M

mata

Ospite
Ristrutturazione straordinaria non esiste, semmai manutenzione staordinaria: se è così, occorre una pratica edilizia (CIL se non tocchi le strutture o SCIA se intervieni sulle parti portanti).

Art. 6 (L) - Attività edilizia libera
(articolo così sostituito dall'articolo 5 della legge n. 73 del 2010)

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.(ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»)

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
(lettera così modificata dall'articolo 7, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2011)e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.


3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
 

alessandro vinci

Membro Ordinario
Privato Cittadino
no, per i bagni no,
ci vuole una comunicazione semplice. forse.
Il rifacimento del bagno, se comporta anche il cambio delle tubature, è un lavoro di manutenzione straordinaria della casa.
Alcuni Comuni qualificano come manutenzione ordinaria il rifacimento del bagno, ma deve ritenersi prevalente la definizione nazionale.
gli uffici municipali, di fatto, non hanno il potere di classificare a proprio piacimento i lavori edilizi. Anche nel caso gli interventi fossero ritenuti di edilizia libera, comunque, conviene consegnare e far protocollare dallo sportello unico per l'edilizia una comunicazione in carta libera (comunicazione semplice) con la descrizione dell'intervento.
 

alessandro vinci

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Bonus ristrutturazioni 2014: ecco i lavori che non richiedono permessi
serramenti-140x104.jpg

Confermata nella Legge di Stabilità la proroga al 31 dicembre 2014 del bonus ristrutturazioni del 50% sull’imponibile IRPEF e dell’ecobonus 65%, risulta interessante, anche alla luce delle numerose richieste di chiarimento giunte in Redazione, esaminare quali sono gli interventi che, pur usufruendo degli sconti fiscali, non richiedono alcun titolo abilitativo o, al massimo, necessitano di una semplice comunicazione di inizio lavori (CIL).
Impianti:
Non è richiesto alcun titolo abilitativo per la sostituzione dei sanitari e degli impianti del bagno, così come per la messa a norma degli impianti elettrici obsoleti.
Trattasi di lavori di manutenzione straordinaria che rientrano tra quelli di Edilizia Libera.
Considerato che non ci sono variazioni dello stato dei luoghi (demolizioni o rifazioni di tramezzi interni), basta la Cil.
http://www.ediltecnico.it/24390/bonus-ristrutturazioni-2014-ecco-lavori-che-non-richiedono-permessi/

Anche l’installazione ex novo o la sostituzione di impianti di allarme obsoleti non richiede, da parte di chi effettua i lavori, alcun obbligo di notifica verso il Comune.
 
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M

mata

Ospite
Appunto, stai dicendo la stessa cosa: se è manutenzione ordinaria non occorrono i permessi, nè SCIA o CIL, però non puoi fare la detrazione (a meno che non si tratti di opere condominiali).
 

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