AlfonsoSAD

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Buondì,

ho cercato nel forum risposte utili alla mia domanda ma non ne ho trovate quindi mi permetto di aprire una discussione nella speranza che qualcuno possa darmi indicazioni utili. Mi scuso con gli amministratori del forum se dovesse poi la discussione risultare non necessaria in quanto già altrove affrontata.

Ad ogni modo la mia domanda è la seguente, è possibile per la proprietaria dell'immobile detrarre le spese per lavori condominiali di ristrutturazione su parti comuni anche laddove, per mera comodità, i bonifici per gli esborsi richiesti in vista dei lavori, fatti sul conto corrente del condominio, sono stati eseguiti dalla figlia che non ha residenza o titolo idoneo su quell'immobile?
La mia idea è che sia possibile dal momento che, da quanto ho capito, la detrazione spetta in base alla dichiarazione che effettua l'amministratore del condominio, sulla base dell'anagrafe condominiale e dei millesimi, fornendo poi la documentazione per usufruirne in dichiarazione, ovviamente a chi ha titolo per farlo, indipendentemente da chi risulti essere l'intestatario del conto da cui è stato eseguito l'esborso sul conto corrente condominiale. Ma forse mi sbaglio, comunque spero di essere chiaro e che qualcuno possa essermi di aiuto.

Grazie
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Buondì,

ho cercato nel forum risposte utili alla mia domanda ma non ne ho trovate quindi mi permetto di aprire una discussione nella speranza che qualcuno possa darmi indicazioni utili. Mi scuso con gli amministratori del forum se dovesse poi la discussione risultare non necessaria in quanto già altrove affrontata.

Ad ogni modo la mia domanda è la seguente, è possibile per la proprietaria dell'immobile detrarre le spese per lavori condominiali di ristrutturazione su parti comuni anche laddove, per mera comodità, i bonifici per gli esborsi richiesti in vista dei lavori, fatti sul conto corrente del condominio, sono stati eseguiti dalla figlia che non ha residenza o titolo idoneo su quell'immobile?
La mia idea è che sia possibile dal momento che, da quanto ho capito, la detrazione spetta in base alla dichiarazione che effettua l'amministratore del condominio, sulla base dell'anagrafe condominiale e dei millesimi, fornendo poi la documentazione per usufruirne in dichiarazione, ovviamente a chi ha titolo per farlo, indipendentemente da chi risulti essere l'intestatario del conto da cui è stato eseguito l'esborso sul conto corrente condominiale. Ma forse mi sbaglio, comunque spero di essere chiaro e che qualcuno possa essermi di aiuto.

Grazie
La madre è la proprietaria.
La figlia paga, ma non ha diritti reali sull'immobile.

Solamente la mamma potrà usufruire delle detrazioni fiscali, ma sarebbe meglio che la figlia facesse prima un bonifico alla mamma, e poi lei al condominio, ritengo.
 

Mimi

Membro Attivo
Privato Cittadino
Solamente la mamma potrà usufruire delle detrazioni fiscali,
Non è proprio cosi, a titolo di esempio, supponiamo che ci sia un accordo scritto tra la proprietà e il suo inquilino per lavori che beneficiano dell'agevolazione fiscale del 50% all'interno dell'alloggio di proprietà, e l'inquilino effettua i relativi pagamenti specificando nel bonifico "parlante" cioè SEPA ilò suo nominativo, è l'inquilino che beneficia delle detrazioni fiscali. Quindi se anche i lavori su parti comuni possono beneficiare di questa "variante" chi porta in detrazione è la figlia che ha fatto i versamenti. In questo caso chi commette l'errore è l'amministratore che dichiara all AdE un nominativo diverso da chi ha effettuato il versamento. Pur vero che, su lavori condominiali difficilmente AdE effettua una verifica su chi realmente ha pagato.
Colgo l'occasione per ricordare a chi non ne è a conoscenza che la documentazione relativa alle agevolazioni fiscali deve essere conservata per 15 anni, la normativa stabilisce che tutta la documentazione allegata al 730 va tenuta per 5 anni ma in caso di agevolazioni fiscali i 5 anno decorrono dal termine dei 10 anni (tempo per il recupero fiscale) quindi in totale 15 anni.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Non è proprio cosi, a titolo di esempio, supponiamo che ci sia un accordo scritto tra la proprietà e il suo inquilino per lavori che beneficiano dell'agevolazione fiscale del 50% all'interno dell'alloggio di proprietà, e l'inquilino effettua i relativi pagamenti specificando nel bonifico "parlante" cioè SEPA ilò suo nominativo, è l'inquilino che beneficia delle detrazioni fiscali. Quindi se anche i lavori su parti comuni possono beneficiare di questa "variante" chi porta in detrazione è la figlia che ha fatto i versamenti. In questo caso chi commette l'errore è l'amministratore che dichiara all AdE un nominativo diverso da chi ha effettuato il versamento. Pur vero che, su lavori condominiali difficilmente AdE effettua una verifica su chi realmente ha pagato.
Colgo l'occasione per ricordare a chi non ne è a conoscenza che la documentazione relativa alle agevolazioni fiscali deve essere conservata per 15 anni, la normativa stabilisce che tutta la documentazione allegata al 730 va tenuta per 5 anni ma in caso di agevolazioni fiscali i 5 anno decorrono dal termine dei 10 anni (tempo per il recupero fiscale) quindi in totale 15 anni.
L'inquilino ne avrebbe titolo poichè titolare di diritto reale sull'immobile; la figlia, al contrario, non avendone (non è specificato), non penso proprio che ne potrebbe usufruire...
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
L'inquilino ne avrebbe titolo poichè titolare di diritto reale sull'immobile
Nessun “diritto reale”, che sono fattispecie specifiche ( sette di godimento, e due di garanzia) , tra cui non c’è la locazione.
Poi che l’inquilino possa detrarre è un altro discorso, ma non in forza di un diritto reale sull’immobile.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Nessun “diritto reale”, che sono fattispecie specifiche ( sette di godimento, e due di garanzia) , tra cui non c’è la locazione.
Poi che l’inquilino possa detrarre è un altro discorso, ma non in forza di un diritto reale sull’immobile.
Non è un diritto reale, ma il conduttore può usufruire delle agevolazioni.

Un familiare che non ha "nulla", penso che non lo potrebbe fare.
 

Mimi

Membro Attivo
Privato Cittadino
Un familiare che non ha "nulla", penso che non lo potrebbe fare.

Volevo solo specificare che non si tratta di diritto reale, per non confondere i concetti giuridici.
Anche io a dire il vero non riesco a capire appieno le motivazioni per cui AdE interpreta diversamente le disposizioni di legge in materia di detrazioni fiscale, riporto qui parte della circolare dell AdE dove chiarisce e stabilisce chi sono i soggetti che possono portare in detrazione le agevolazioni fiscali,,,,,
Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, a condizione che possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese. Pertanto, sono legittimati a fruire della detrazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie
  • l’inquilino o il comodatario
  • i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa
  • gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce
  • i soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
  • i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
  • il convivente di fatto
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il promissario acquirente.
Come scrivevo prima l'errore ha commesso l'amministratore nel comunicare AdE un nominativo diverso da chi ha effettuato effettivamente il pagamento, e se la figlia non è convivente il fatto è ancora "peggio".
Essendo un lavoro condominiale AdE difficilmente effettua un controllo cosa diversa se fosse un lavoro sulla proprieta dato che i dati presenti sul bonifico "parlante" vengono incrociati da AdE tra la proprietà, chi ha effettuato il pagamento e il diritto ad usufruire delle detrazioni.
 

AlfonsoSAD

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
grazie mille a tutti per le risposte che mi aiutano in ogni caso a comprendere meglio la materia, però quello che io chiedo è proprio se nonostante sia stata la figlia a fare i bonifici sul conto corrente del condominio (tecnicamente quindi un semplice esborso secondo le decisioni assunte in assemblea, no bonifico parlante né pagamento lavori), la mamma che è proprietaria può detrarre le spese di ristrutturazione per le parti condominiali, appunto supponendo che ciò sia possibile in base alla dichiarazione dell'amministratore ed in virtù del titolo legittimante (la proprietà).

Da quello che capisco leggendo le vostre risposte, anche se tarate sul caso esattamente opposto mi sembra di capire che la risposta è sì, anche perché controlli diciamo 'interni' al conto del condominio su chi abbia effettivamente fatto i bonifici non sono usuali da parte di AdE.

Spero ora di aver fatto chiarezza e di aver inteso io bene la risposta che ho ipotizzato.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Alto