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Detrazioni 36%: nuova procedura

La nuova procedura elimina l'obbligo di comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e l'indicazione del costo della manodopera in fattura.

19/05/2011 Il cosiddetto Decreto Sviluppo, Decreto legge 13 maggio 2011, n.70, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.110 del 13 maggio 2011 ed entrato in vigore lo scorso 14 maggio, ha introdotto delle modifiche nelle procedure richieste per accedere albonus fiscale del 36% per i contribuenti che effettuino interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, anche se bisognera' attendere la pubblicazione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che modifichi le vecchie disposizioni.

Come è noto, per poter detrarre dalle imposte sui redditi il 36% delle spese sostenute per effettuare una ristrutturazione, fino ad un importo di 48.000 euro, era necessario, prima dell’inizio dei lavori per cui si intendeva usufruire delle detrazioni, inviare una comunicazione di inizio lavori, redatta su un modello predisposto, al Centro Operativo di Pescara, allegando una serie di documenti, tra cui il titolo abilitativo e i dati catastali o, in loro mancanza, un’autocertificazione.

La novità consiste nel fatto che si potranno iniziare i lavori senza inoltrare alcuna comunicazione preventiva, ma tutti i dati relativi agli interventi svolti dovranno essere comunicati a posteriori nella Dichiarazione dei Redditi. Si introduce in questo modo una delle semplificazioni in materia fiscale annunciate dal Decreto.

Tra gli elementi da indicare obbligatoriamente nella dichiarazione dei redditi ci dovranno essere i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento.

Se il lavori non sono effettuati dal proprietario, ma dal detentore dell’immobile a qualsiasi ittolo, ad esempio locazione o comodato d’uso, dovranno essere riportati nella dichiarazione gli estremi di registrazione dei relativi contratti.

Gli altri documenti necessari saranno indicati nella circolare che verrà presto pubblicata dall’Agenzia delle Entrate e dovranno essere conservati per essere esibiti agli Uffici in caso di verifiche.

Dal punto di vista fiscale, un altro aspetto importante introdotto dal provvedimento citato è rappresentato dall’eliminazione dell’obbligo di indicare distintamente in fattura il costo della manodopera, la cui omissione poteva comportare la perdita del beneficio.

arch. Carmen Granata
 

carlor

Membro Attivo
Professionista
Il Decreto Sviluppo approda in Gazzetta Ufficiale
Dell'Art. 7. (Semplificazione fiscale) interessante non è solo:
- il punto c) abolizione di comunicazioni all’Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento,
ma anche:
- il punto f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni.
Conseguenza di quest'ultimo punto dovrebbe essere che in un mod. 69 non dovrebbe essere necessario mettere il valore della rendita, visto che con foglio, particella e sub l'amministrazione trova da sé la rendita stessa. Sbaglio?
 

Cintar

Membro Junior
Professionista
interessantissimo!! ma come mai sul sito dell'Agenzia delle entrate non v'è traccia (men che meno nelle indicazioni del 36%)
 

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