S

smoker

Ospite
Per questo motivo ho pensato di aggiungere una clausola nel contratto dicendo che sia il locutore che il conduttore decidono di comune accordo sin da ora che il contratto avra' una valenza di 5 anni ossia a partire dal 15/02/2013 fino al 14/02/2018.

a naso ritengo, così come formulata, detta clausola potenzialmente foriera di future liti....................

Smoker
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Può metterla, però ci sarà la proroga di 2 anni, a meno che non intervengano i motivi previsti dall'art.3 legge 431/98.
 
S

smoker

Ospite
Hai ragione Limpida........... leggendola meglio pare innocua......... non raggiunge lo scopo prefissato da Franco83........... rimane, forse, leggermente oscura.............

Smoker
 

FRANCO83

Membro Attivo
Agente Immobiliare
H&F hai ragione mi sono riletto la legge 431/98.
Pero non ho risolto il problema perche' se il locatore 6 mesi prima della scadenza dei 3 anni invia una lettera con raccomandata che dice che ha intenzione di vendere l' immobile cmq il locatore dovra lasciare l' immobile, o sbaglio?
Quindi io credevo che mettendo questa clausola che sarebbe: sia il locutore che il conduttore decidono di comune accordo sin da ora che il contratto avra' una valenza di 5 anni ossia a partire dal 15/02/2013 fino al 14/02/2018, "ripeto credevo" se il
conduttore presentasse questo contratto con questa clausola a un giudice il locutore non poteva piu' vendere l' immobile.
Hai una soluzione da consigliarmi ?
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
La presenza di un contratto di locazione non è di ostacolo alla vendita dell’immobile, senza che ciò costituisca pregiudizio per il conduttore, al quale è comunque garantita una locazione della durata minima prevista dalla legge.

Sia le locazioni abitative che quelle non abitative sono vincolate nella durata attraverso il diniego di rinnovo alla prima scadenza, o disdetta motivata che dir si voglia. Tra le motivazioni per cui è possibile dare disdetta alla prima scadenza delle locazioni abitative agevolate, cioè alla fine dei primi 3 anni (salvo durate superiori), vi è l’intenzione di vendere l’immobile locato a terzi. Tale possibilità sussiste solo ed unicamente se il locatore non ha altri immobili ad uso abitativo tranne quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, diritto che, per inciso, non opera in caso di scadenza naturale di contratto o nell’ipotesi di vendita effettuata nel corso del rapporto.

In ogni caso la facoltà di comunicare il diniego di rinnovo per la prima scadenza sia di un contratto ad uso abitativo sia di un contratto ad uso diverso dall’abitativo può essere oggetto di rinuncia preventiva, per patto espresso, da parte del locatore, non costituendo uno di quei patti che rispettivamente gli artt. 13 della legge n°431/1998 e 79 della legge n°392/1978 ritengono nulli.
 

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