La presenza di un contratto di locazione non è di ostacolo alla vendita dell’immobile, senza che ciò costituisca pregiudizio per il conduttore, al quale è comunque garantita una locazione della durata minima prevista dalla legge.
Sia le locazioni abitative che quelle non abitative sono vincolate nella durata attraverso il diniego di rinnovo alla prima scadenza, o disdetta motivata che dir si voglia. Tra le motivazioni per cui è possibile dare disdetta alla prima scadenza delle locazioni abitative agevolate, cioè alla fine dei primi 3 anni (salvo durate superiori), vi è l’intenzione di vendere l’immobile locato a terzi. Tale possibilità sussiste solo ed unicamente se il locatore non ha altri immobili ad uso abitativo tranne quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, diritto che, per inciso, non opera in caso di scadenza naturale di contratto o nell’ipotesi di vendita effettuata nel corso del rapporto.
In ogni caso la facoltà di comunicare il diniego di rinnovo per la prima scadenza sia di un contratto ad uso abitativo sia di un contratto ad uso diverso dall’abitativo può essere oggetto di rinuncia preventiva, per patto espresso, da parte del locatore, non costituendo uno di quei patti che rispettivamente gli artt. 13 della legge n°431/1998 e 79 della legge n°392/1978 ritengono nulli.