StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Con una recentissima decisione della V sezione penale n. 21521/2018, la Cassazione è intervenuta ancora in materia di social network e commenti offensivi in una vicenda che vedeva imputati due soggetti, i quali, nelle loro pagine di un noto social, avevano ripetutamente offeso la reputazione di varie persone ben identificate.

In precedenza, il Tribunale di Grosseto aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari mediante oscuramento delle pagine create dai due imputati che, con ripetuti post, avevano leso la reputazione di vari soggetti, indicandoli espressamente con il loro nome e costoro si erano rivolti alla Cassazione con l’intento di far revocare l’oscuramento ordinato dal giudice all’internet service provider.

Per comprendere meglio la fattispecie in commento, occorre ricordare ai lettori il contenuto dell’art. 595 del codice penale che punisce la diffamazione; in particolare, nel caso in questione, occorre rifarsi al terzo comma, applicato in via analogica dal giudice penale in occasione di post inviati sui social a carattere diffamatorio nei confronti di soggetti identificati: “se l’offesa (all’altrui reputazione) è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro”.

Gli elementi fondanti della norma sono, pertanto, l’offesa alla reputazione altrui,intesa come lesione delle qualità personali, morali ,sociali, professionali di una persona, la comunicazione con più persone che siano almeno due, l’assenza della persona offesa, (viceversa se fosse presente si configurerebbe la fattispecie dell’ingiuria) ovvero l’impossibilità di percepire l’offesa da parte di costui.

In questa fattispecie di reato, la giurisprudenza da qualche anno ha inquadrato tutti quei comportamenti offensivi che si compiono attraverso le reti informatiche e le moderne tecniche di comunicazione in generale, tra cui i social network, le chat sul web, le comunicazioni e.mail destinate a più soggetti, commenti offensivi su pagine di soggetti visibili a tutti gli internauti.

Tornando al caso di recente decisione, le difese dei due titolari delle pagine del social sottoposte a sequestro preventivo si affidavano ai diritti sanciti dagli art. 3, principio di uguaglianza, e 21 della Costituzione, ritenendo che l’oscuramento delle pagine realizzava una evidente lesione del diritto di libera manifestazione del pensiero.

Secondo la difesa, le pagine web non godono della stessa tutela della testata giornalistica on line ed il diverso trattamento, in relazione alla possibilità di provvedimenti di sequestro, integrerebbe una violazione del principio di uguaglianza.

La Corte ha ritenuto inammissibili i ricorsi, precisando che il provvedimento di sequestro preventivo aveva riguardato le pagine attraverso le quali i due ricorrenti avevano pubblicati messaggi o video o commenti dal contenuto reputato offensivo per le persone offese, e che il Giudice per le indagini preliminari ne aveva ordinato il sequestro preventivo in relazione al delitto di diffamazione ipotizzato, tramite l’oscuramento, prescrivendo al fornitore del servizio internet di renderle inaccessibili agli utenti.

La giurisprudenza penale si è consolidata negli ultimi anni nel ritenere legittimo il sequestro preventivo di un sito web o di una pagina telematica qualora il giudice rilevi due presupposti, ovvero la fondatezza a prima vista della commissione del reato, il “fumus commissi delicti” e il pericolo dell’aggravarsi delle conseguenze di questo nelle more del giudizio perdurando la visibilità delle offese, il “periculum in mora“.

Pertanto, rileva la Corte, legittimamente viene “imposto al fornitore dei servizi internet, anche in via d’urgenza, l’oscuramento di una risorsa elettronica o l’impedimento dell’accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in quanto la equiparazione dei dati informatici consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato”.

Inoltre, è stato sottolineato dalla Corte che le forme di comunicazione telematica, come i blog, i social network, le newsletters, sono espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero “ma non possono godere delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa, anche nella forma on line, poiché rientrano nei generici siti internet che non sono soggetti agli obblighi ed alle garanzie previste dalla normativa sulla stampa”.

Tramite questi mezzi sul web chiunque può esprimere il proprio pensiero su ogni argomento, suscitando opinioni e commenti da parte dei frequentatori del mondo virtuale.

La presunta disuguaglianza lamentata dai ricorrenti nel trattamento riservato ai siti webe testate giornalistiche on-line deriva dalle differenze tra le due situazione e pertanto per la Corte “…un periodico telematico, strutturato come un vero e proprio giornale tradizionale, con una sua organizzazione redazionale e un direttore responsabile non può certo paragonarsi a uno qualunque dei siti web in cui chiunque può inserire dei contenuti, ma assume una sua peculiare connotazione, funzionalmente coincidente con quella dei giornale tradizionale, sicché appare incongruo, sul piano della ragionevolezza, ritenere che non soggiaccia alla stessa disciplina prevista per quest’ultimo”.

In definitiva, la Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi dei due titolari delle pagine oscurate condannandoli al pagamento delle spese processuali e ad una ammenda di duemila euro.

Che dire? Quando si esprimono le proprie opinioni sui social, trascendendo dalla critica manifestazione di libertà di pensiero alla diffamazione, ascrivendo a soggetti ben definiti o identificabili azioni penalmente rilevanti, occorre fare attenzione a non incappare nel reato descritto che, vale la pena evidenziare, è perseguibile a querela della persona offesa, da proporsi entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.
 
Ultima modifica di un moderatore:

eleonora periti

Membro Junior
Privato Cittadino
leggo un giornale . mi permetto di commentare senza insulti quello che scrivono , non era verità . conosco la storia dall'inizio 800 . mi censurano con una parola " spam " ora dire che la storia è spam mi ha dato fastidio e quel giornale non lo leggo più .
 
U

Utente Cancellato 65257

Ospite
Penso al nostro attuale Ministro degli Interni che riceve insulti di ogni tipo.
 

eleonora periti

Membro Junior
Privato Cittadino
ieri due agosto mi ritrovo sulla mia posta fb che mi spiega il perchè sono stata censurata . nonho capito niente di quello che dicevano . poi pensando bene mi è sovvenuto che io , personalmente io , avevo cancellato una pubblicità sul mio sito dei fb . sapete cosa hanno avuto il coraggio di scrivere ? che ero stata cancellata per ben tre volte dal sito fb . avevo tolto la pubblicità solo perchè non mi permetteva di leggere un articolo in un quotidiano . e le balle che raccontano , mi hanno detto che parlo con un computer , è megagalattica .
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto