• Autore discussione Autore discussione Mimi
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Quindi non vi resta che negoziare con l'AdE:
Prospettare un accordo transattivo per ridurre l’importo della sanzione, sottolineando l’impossibilità di tirare su un muretto di 70 cm e costruire 4 gradini
 
Siamo stati informati che siccome l'edificio è stato costruito nel 1978 mai nessun giudice ne chiederebbe l'abbattimento ma sicuramente AdE chiederebbe di fiscalizzare.
Due domande:
- perchè , risalendo al 1978, si esclude una richiesta di abbattimento?
- perchè la fiscalizzazione è gestita da AdE e non dal Comune?
 
Premesso che a me personalmente questa "cosa" mi da enormemente fastidio, mi ha solo fatto diventare maligno e diffidente nei confronti di tutti, anche dai mie genitori.
Nel 2015, prima di acquistare, insieme al geometra che poi avrebbe effettuato la ristrutturazione andammo in comune per verificare presso UT se cerano dei vincoli dato che l'edificio è confinante con il centro storico, l'impiegato ci disse inutile spendere dei soldi per effettuare l'accesso a gli atti poichè era tutto regolare, non sussistevano problemi sia sulla costruzione e sia eventuali ostacoli visto che era fuori dal centro storico e quindi fu protocollato la CILA presentata dal geometra.
perchè , risalendo al 1978, si esclude una richiesta di abbattimento?
- Un condomino ha chiesto info ad un avvocato il quale ha detto che nessun giudice chiederà abbattimento per 70cm di un edificio costruito nel 1978,
perchè la fiscalizzazione è gestita da AdE e non dal Comune?
questo quanto ci è stato detto dall'architetto che ha rilevato questa difformità il quale ha anche detto che verosimilmente si tratterebbe di una somma sicuramente superiore a 140.000€
P.S.
- Possibile che il comune non ha nessuna responsabilità?
- Il progetto depositato nel 1973 mostra chiaramente che c'era il problema.
Il comune ha autorizzato la costruzione ed ha rilasciato successivamente agibilità dichiarando che " l'opera è stata eseguita in conformità del progetto di cui venne autorizzata l'esecuzione in data 1974 "
Dagli elaborati del progetto depositati in comune si vede chiaramente che l'edificio corrisponde esattamente allo stato di fatto del progetto.
In definitiva il progetto riporta esattamente tutte le misure...le altezze e corrisponde esattamente allo stato attuale quindi il comune non doveva gia in origine approvare la costruzione.
 
Ma io ti dico solo che nel mio comune hanno pubblicato all'albo pretorio poco tempo fa , ordinanza di rimozione degli abusi rispetto a una licenza del 1961. Non so che abusi siano ma la pubblicazione è 2025 e la licenza del 1961
 
Ma io ti dico solo che nel mio comune hanno pubblicato all'albo pretorio poco tempo fa , ordinanza di rimozione degli abusi rispetto a una licenza del 1961. Non so che abusi siano ma la pubblicazione è 2025 e la licenza del 1961
vero.... peccato che noi siamo fuori data perchè la linea di confine è 29 Gennaio 1977.
Allego un articolo di giornale dove spiega meglio il tutto.
 

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da che giornale è estratto l'articolo postato? Che data?
Come hai potuto leggere parla di 10 costruzioni nel comune di Pino Torinese un comune che confina con il comune di Chieri il giornale è Il Corriere di Chieri di venerdi 14 marzo 2025... come hai potuto leggere la giunta comunale di pino torinese si è rivolto all'avv. Antonella Lauria per avere un suo parere.
 
Come hai potuto leggere
Ho letto .... anche che secondo le regole urbanistiche del comune, dal 1958 in poi era necessario presentare le varianti in corso d'opera.

Non ho fatto il controllo con il dlgs 68/2024 e LR 25/2024, e mi sono chiesto da cosa discenda la assunzione della prevalenza della legge nazionale del 1977 quando in precedenza già esisteva una normativa comunale.

Altra perplessità, riguarda l'oggetto.
Un conto sono le varianti in corso d'opera = difformità rispetto al progetto approvato, non comunicate, ma allora ammesse.
Un conto sono la presenza di abusi creati in corso d'opera
 
Io forse non riesco a inquadrare il problema
ma qui si parla di un box, ovvero un piano (che non fa cubatura) che non è stato reinterrato di 50 cm alla fine dei lavori.

L’edificio non è più alto di 70cm, la cubatura è la stessa

L’abuso, se così vogliamo definirlo, è nel piano interrato, non ai piani superiori.
E l’ordine di demolizione non può essere eseguito se causa la rovina di una parte legittima.
 

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