Non per accedere all'ecobonus.
Per depositare
qualsiasi pratica edilizia, obbligatoria per fare lavori di qualsiasi tipo oltre che per accedere a
qualsivoglia bonus, anche il bonus ristrutturazione, il bonus mobili, il bonus caldaia, ecc
il tecnico DEVE
- verificare lo stato legittimo
- rilasciare un certificato di conguità delle spese obbligatorio per spese superiori alle 10mila euro
Senza questi passaggi puoi al massimo cambiare le piastrelle del bagno.
Riguardo la formula salvifica "ante 67"
è utile solo ed esclusivamente a non invalidare la compravendita.
Se pensi di utilizzare la dichiarazione per dare qualche tipo di legittimazione all'immobile, farai bene a fartela vergare su carta morbida.
Ricordo che la dichiarazione "ante 67" cioè la legge cosiddetta Legge Ponte 765/1967 non equivale tirare una riga nell'urbanistica
L’obbligo di ottenere licenza edilizia
c’era già, almeno, con la legge 1150/42 art. 31 per:
- nuove costruzioni
- ampliare le esistenti
- modificare la struttura o l’aspetto delle esistenti
Quindi nel periodo intercorrente tra la 1150/1942 e la 765/1967, tale obbligo si applicava:
- nei centri abitati;
- nelle zone di espansione previste nel PRG o in altre zone
se dici che l'immobile è del 1920 ipotizzo che fosse nel centro abitato, quello che oggi sarà nel Centro Storico no?
Quindi già ante 67 è utilizzato a sproposito e non dovreti accettarlo
Ma comunque non puoi illuderti di andare in comune a dire:
fai una figura da cioccolataio
La preesistenza va
dimostrata facendo tutte le ricerche necessarie e va anche dimostrata
la consistenza, cioè che forma e volumetria corrispondono a quelle legittimate.