Penso che sia buona cosa non scaldare gli animi...
, parlate di una norma che viene vista e valutata da due fronti differenti...
Bastimento la discute a carattere regionale...ed ha ragione perchè la dgr 8745 prevede l'obbligo a carattere Regione Lombardia e così varrà anche per le regioni che hanno adottato normative locali in applicazione del D.Lgs. 192...
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Noerferra ha ragione, ma la discute a fronte e sotto l'apetto della stessa norma nazionale...
Partendo da presupposto che la richiesta viene da (se non erro Nelly) Peschiera Borromeo , tra l'altro comune di mia pertinenza, vediamola sotto la dGR 8745/08 con differenza della 192 nazionale...
Dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i.:
Il locatore che si appresta a stipulare un contratto di locazione, di leasing, di affitto di azienda comprensivo di immobili deve verificare se nella Regione di appartenenza o dove è ubicato l'immobile sussiste o meno l'obbligo di consegnare l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) al conduttore.
In alcune regioni tale obbligo, come la Lombardia è in vigore dal 01.07.2010.
Il quadro legislativo in materia già di suo complesso, essendo articolato su tre livelli, comunitario, nazionale e regionale, genera confusione ed il cittadino o l'utilizzatore finale è quasi sempre confuso sul da farsi.
Premesso che la norma di riferimento è la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico dell'edilizia, dove l'art. 7 recita: «...Gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi. La validità dell'attestato è di dieci anni al massimo ...».
Il nostro paese ha recepito tale disciplina con il D.Lgs. 19.08.2005 n. 192, successivamente modificata dal D.Lgs. 29.12.2006 n. 311, dal D.Lgs. 3005.2008 n. 115 e dalla Legge 06.08.2008 n. 133.
Nel caso particolare, l'art. 35 comma 2 bis della legge 6 agosto 2008 n. 133 ha abrogato i commi 3 e 4 dell'art. 6, i commi 8 e 9 dell'art. 15 del d.lgs. 192/2005, prevedevano l'obbligo di allegare l'ACE agli atti di trasferimento a titolo oneroso, la messa a disposizione in caso di locazione e le rispettive sanzioni di nullità, sussiste nei contratti di compravendita in quelle regioni che hanno imposto con leggi locali tale obbligo; ad esempio il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Trentino e provincia autonome di Trento e Bolzano, la Valle d'Aosta, la Liguria e la regione Umbria.
Pertanto, si è ancora nella condizione che a livello nazionale vige un vuoto normativo che pur contrastando con l'obbligo imposto agli Stati della Comunità Europea e, che tra l'altro ha determinato la messa in mora dell'Italia da parte della Commissione europea.
La dGR 8745/08 Regione Lombardia definisce che:
con il punto 9, la Certificazione Energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, secondo la seguente scadenza temporale:
- dal 01.09.2007 per gli edifici di nuova costruzione, gli interventi di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione, ristrutturazione edilizie superiori al 25%, recupero di sottotetti ai fini abitativi ed ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
- per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
- dal 01.09.2007 ed entro il 01.07.2010 per tutti gli immobili di proprietà pubblica o adibiti ad uso ubblico, la cui superficie utile superi i 1000 mq., per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
- dal 01.01.2008 per i contratti di Servizio Energia e Servizio Energia Plus (nuovi o rinnovat), relativi ad edifici pubblici o privati; i provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008;
- dal 22.12.2008, ovvero con l'entrata in vigore dell dGR 8745, per contratti nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico.
- dal 01.07.2009 per trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
- dal 01.07.2010 per contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.
il punto 9.5 prevede che l’applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa per tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali e nei casi di fusione, di scissione societaria e di atti divisionali.
il punto 9.6 prevede che l’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa quando l’edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’edificio.
Per la Regione Lombardia, gli ACE negli atti di compravendita o di locazione si allegano
- dal 01.07.2009 per il trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari;
- dal 01.07.2010 per contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.
Inoltre, l'art. 1 c. f paragrafo 17 "quinquies sexies e nonies" della LR 30.06.2009 n. 26 stabilisce che l’alienante a titolo oneroso che non ottempera all’obbligo, incorre nella sanzione amministrativa da euro 5 mila a euro 20 mila. Il locatore che, a decorrere dal 01.07.2010 non ottempera all’obbligo, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 10.000,00. Al fine di consentire il controllo sull’effettivo rispetto delle disposizioni in materia di dotazione ed allegazione dell’ACE, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, il notaio che non avesse, anche giustificatamente, provveduto alla detta allegazione, ha obbligo di inviare copia conforme dell’atto dallo stesso ricevuto o autenticato, entro il termine di quindici giorni dalla sua registrazione, all’organismo regionale di accreditamento.
Pertanto, si può concludere constatando che il locatario ha il diritto di contestare "per vizio" il contratto stipulato, qualora la normativa regionale ne preveda l'obbligo, pur senza sanzioni, in quanto il certificato, obbligatorio per legge, non gli è stato fornito, con tutte le conseguenze del caso.
In ambito nazionale, ovvero ai sensi dell'art. 6 c. 4 del D.Lgs. 311/06, per tutte le regioni che non hanno adottato normative locali in merito alle certificazioni energetiche esiste l'obbligo soltanto se l'immobile sia già dotato di un sua attestato di certificazione energetica.