mwmb2

Membro Junior
Professionista
L'usufruttuario ha la disponibilità del bene quindi può abitarlo, può locarlo e percepirne i canoni, allo stesso tempo però è tenuto a tutte le tasse inerenti, tra le altre: IMU, rifiuti etc...
Il medesimo ha la disponibilità del bene per un periodo determinato (X anni o per tutta la sua vita) può cedere questo diritto ma rimane comunque legato al limite temporale indicato nel contratto.
Allo scadere del tempo indicato in contratto (spesso coincidente con la morte dell'usufruttuario) il suo diritto si consolida con il diritto di nuda proprietà e quindi il nudo proprietario diventa PIENO proprietario senza che il bene oggetto di usufrutto cada in successione (dovrà solo espletare una formalità catastale).
Per converso se dovesse morire il nudo prorpietario il suo diritto non si consolida con l'usufrutto ma cade in successione (quindi va a suoi eredi).
Queste sono le differenze sostanziali, poi se il tuo caso è peculiare parlacene che vediamo di darti delle risposte.
Un caro saluto
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Occorre credo aggiungere una ulteriore regola generale relativa alle spese condominiali:
- l'ordinaria amministrazione spetta all'usufruttuario
- la straordinaria amministrazione spetta al nudo proprietario.

Quanto sopra vale anche per il diritto di convocazione e voto in assemblea.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Occorre credo aggiungere una ulteriore regola generale relativa alle spese condominiali:
- l'ordinaria amministrazione spetta all'usufruttuario
- la straordinaria amministrazione spetta al nudo proprietario.

Quanto sopra vale anche per il diritto di convocazione e voto in assemblea.

Funziona come nell'affitto quindi (tipo).
 

DNL59

Membro Attivo
Privato Cittadino
Grazie per la risposta,in parte esaudiente, circa sei anni fa mi hanno donato una mansarda rustica che ho rifinito e arredato a mie spese adesso mi accorgo che vi sono infiltrazioni dal tetto e da un balcone, il cui pluviale è immurato e sta gonfiando l'intonaco della facciata della casa : a chi tocca riparare tale danno ? all'usufruttuario o alla nuda proprietà,Grazie anticipatamente.
 

mwmb2

Membro Junior
Professionista
Ti apro un altro scenario: in linea generale le manutenzioni riferite al tetto spettano a tutti i condomini o comunisti per millesimi/quote, quindi visto che parli di mansarda le spese per la sistemazione spetteranno anche ai proprietari delle case sottostanti e non solo a voi.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Grazie per la risposta,in parte esaudiente, circa sei anni fa mi hanno donato una mansarda rustica che ho rifinito e arredato a mie spese adesso mi accorgo che vi sono infiltrazioni dal tetto e da un balcone, il cui pluviale è immurato e sta gonfiando l'intonaco della facciata della casa : a chi tocca riparare tale danno ? all'usufruttuario o alla nuda proprietà,Grazie anticipatamente.
Non è facile rispondere a livello specifico senza una conoscenza dei luoghi e delle situazioni reali.

Perdite del tetto possono essere considerate di ordinaria manutenzione se l'intervento è di lieve entità: diventano straordinarie se l'eliminazione delle perdite comporta installazioni, e una spesa notevole. La linea di confine è spesso discrezionale. Alla riparazione del tetto sono assoggettati tutti i condomini.

Le infiltrazioni del balcone, se trattasi di terrazza a livello di mansarda che copre i sottostanti appartamenti, come presumo, devono essere spesate secondo l'art. 1126 c.c.: 1/3 a chi ne ha l'uso come terrazza, 2/3 a tuttii condomini cui fa da tetto.
Circa la competenza tra nudo proprietario ed usufruttuario valgono le considerazioni fatte per il tetto (lieve=ordinaria; rilevante=straordinaria)

Parere personale: il discrimine non è automatico, la attribuzione delle competenze tra usufruttuario e nudo proprietario è comprensibile per interventi di grossa portata, ad esempio le innovazioni di rilevante impatto.
Quando si parla di manutenzione, se questa non comporta dei rifacimenti totali, mi sembrerebbe di competenza dell'usufruttuario.
 

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