da quello che ha scritto è un diritto reale di abitazione che il notaio ha trovato trascritto nel registro , se poi il diritto di abitazione è a favore dell ex coniuge con minori non è un mancato aggiornamento catastale se il notaio afferma che deve passare dal giudice tutelare, che potrebbe essere fondato fatto salvo che i medesimi siano diventati nel frattempo maggiorenni . Circa la proposta se effettuata nella forma di preliminare e senza condizione sospensiva per il mutuo questa è valida al fine delle provvigioni , invece opponibile per inadempimento alla parte venditrice , mentre con la condizione decade in quanto la banca non concederebbe il mutuo per la presenza di tale diritto a registro .
Rudy, da quello che scrive il nostro amico, è evidente che siamo in presenza di assegnazione della casa coniugale (ex 337 sexies cc), assegnazione che è possibile trascrivere nei RR.II. Ma non è corretto definirlo diritto reale.
Vi è giurisprudenza consolidata che definisce tale diritto:
"atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale".
So che vi assomiglia molto, nei fatti, al diritto reale di abitazione e anche a me sembra una supercatzola da giuristi: ma questo è.
Riguardo al GT, lo ha tirato in ballo non il notaio ma un utente che ha capito fischi per fiaschi e quindi a mio avviso non c'entra nulla: la proprietà non è intestata a minori.
Inoltre, non è la maggiore età dei figli, in sè, la discriminante per poter revocare il diritto di assegnazione ma la maggiore età + indipendenza economica.
O, come nel nostro caso, il nuovo matrimonio o more uxorio che sia.
Ma serve pur sempre la revoca del provvedimento da parte del giudice competente.
(Sapevo che è anche rinunciabile per volontà dell'avente diritto, ma sembra il notaio non possa/voglia percorrere questa strada, non so perchè.)