Dasolo,
quesito n. 1
un avvocato può scrivere alla controparte del suo cliente con i mezzi che ritiene più utili ai fini che si è prefissati
ad es., mediante la notifica di atti/diffide tramite ufficiali giudiziari, o racc. a.r., oppure PEC, ma anche mediante fax, lettere semplici
la ricevuta di ritorno può servirgli - o meno - a seconda del risultato sperato
può darsi che, in questo caso, il legale si sia semplicemente sbagliato a non pretendere la ricevuta di avvenuta conoscenza, oppure... che si sia comportato così a bella posta
a proposito dell'avvocato : sei sicuro che lo sia? la lettera è effettivamente su carta intestata di un legale iscritto all'albo, oppure di un semplice dottorino, praticante
l'avvocato ,poi, scrive perchè il suo cliente lo ha incaricato di contestare, ma ,ipotizzo, (siccome il legale potrebbe non essere proprio sicuro della cosa e potrebbe aver tentato inutilmente di convincere il suo cliente di lasciar le cose tranquille: "quieta non movere"!) non ci ha messo o preteso l'ufficialità della ricevuta
dall'altra parte, tu che hai ricevuto una simile comunicazione puoi decidere di farne l'uso che ritieni più opportuno
immagino sia una contestazione formale e ,quindi, a tua volta puoi decidere il da farsi
ad es., incaricare un legale di partire con una contro-diffida formale (con le medesime modalità di cui sopra) ,oppure decidere di depositarla in giudizio come prova dell'avvenuta contestazione da parte di C, e - a tua volta - contestarla e chiedere, mediante apposita azione di accertamento, la verifica giudiziale del tuo buon diritto a negare la servitù, oppure ,ancora, puoi provvedere direttamente a contestarla tu stesso (usando gli stessi mezzi), oppure decidere di startene tranquillo ed attendere gli eventi
dipenderà dalle circostanze, dalla situazione di fatto (che solo tu conosci nei vari dettagli), dalla protervia di C e da quel che ti potrà consigliare un buon avvocato della zona dopo aver attentamente visionato contratti, carte e, soprattutto, l'effettivo stato dei luoghi nonchè dopo che tu avrai sentito cosa potrebbe testimoniare D (l'ultimo abitante del viottolo) nell'eventuale futuro giudizio oppure nel preventivo tentativo obbligatorio di mediazione
io, per quanto può valere, dopo aver svolto le ricerche di cui sopra ed ottenute eventualmente anche una positiva consulenza da parte del legale incaricato, consiglierei di rispondere per le rime, anche perchè son già passati nove anni da quando hai acquistato la casa di B e la cosa non pare esser ancora chiarita
anzi!
quesito n. 2
ecco alcuni spunti per ulteriori, maggiori - e necessari - approfondimenti e riflessioni
come hai ribadito più volte tu stesso, (secondo me) giustamente occorre distinguere le due situazioni: PRIMA e DOPO l'avvenuta confusione, ossia l'intervenuto acquisto da parte tua dell'abitazione di B
a) circa la servitù a favore di B
un conto era la vera e propria servitù di passaggio/transito a favore del fondo di proprietà della sorella deceduta (B), il cui fondo era oggettivamente intercluso, e B doveva pur uscire da qualche parte sulla strada pubblica, tant'è che B - in caso di contestazione da parte tua - avrebbe potuto anche chiedere al giudice la costituzione - mediante sentenza - di una servitù coattiva
e - cosa ben diversa - era il passaggio, da te tollerato per buona creanza ed educazione, della sorella (di nome C) che andava in visita alla sorella (B)
questo passaggio non costituiva una servitù di passaggio, ma - riguardando la situazione dal punto di vista di C - piuttosto un'utilità "personale", ossia rivolta non a favore del fondo, ma per interesse personale e diletto delle due sorelle
quest'utilità, in sostanza, era occasionata e dipendente esclusivamente dal rapporto di parentela tra le due sorelle, ma scollegata dall'utilizzazione vera e propria del fondo
ai sensi dell'art. 1072 cod. civ., poi, la servitù di passaggio di B si è estinta per confusione quando - per l'avvenuta compravendita del fondo di B - in te si è riunita la proprietà del fondo dominante (quello di B) con quello tuo (fondo servente)
è appena il caso di precisare che - dopo l'avvenuta compravendita del fondo di B da parte tua - è venuta meno, contemporaneamente, sia la servitù di passaggio a favore di B sia la facoltà di utilizzo grazioso del vicolo da parte di C, che transitava di là per soddisfare un interesse personale far visita alla sorella
b) circa la, o forse meglio, le pretese servitù di C
anche qui, mi pare che occorra operare una distinzione
b1)
per quanto già indicato qui sopra, secondo me, C non può far valere la medesima servitù di passaggio (per intenderci, quella esistente a suo tempo a favore di B, costituita volontariamente per consentirle di uscire sulla strada pubblica), perchè questa ineriva solo il fondo dominante B cui spettava in via esclusiva, mentre C non ne aveva i requisiti (fondo intercluso), nè la titolarità e l'interesse, nè - quella stessa servitù di passaggio - era stata costituita coattivamente o volontariamente anche a favore di C, la quale ne beneficiava ,sì, ma solo in via indiretta (a favore della sorella B) ed a titolo di mera tolleranza e condiscendenza da parte di A
b2)
ciò che, invece, oggi potrebbe far valere C è - nella ricorrenza di tutti i requisiti e presupposti di legge - l'avvenuta costituzione per usucapione di un'autonoma servitù di passaggio a favore del fondo C
ma di questa nuova servitù - distinta e separata da quella a suo tempo in capo al fondo B - dovrebbe individuarsene ,anzitutto, l'utilità (solo un'utilità personale - "al fine di evitare di sporcarsi le scarpe", oppure utilità a favore del fondo C ?)
poi, dovrebbe stabilirsi a carico di quale fondo dovrebbe esser stata costituita (fondo A o B, od entrambi?)
poi, ancora, sarebbe da capire se son decorsi i - necessari - 20 anni, dato che non è detto che le due servitù siano iniziate contemporaneamente: qual è il giorno di partenza del termine iniziale (in gergo, il cd. dies a quo) ?
altri aspetti da chiarire bene ed approfondire, con l'ausilio di un esperto locale, riguardano la natura di questa (supposta ed ulteriore) servitù di passaggio a favore di C
senza dilungarsi troppo (perchè si apre un mondo), è appena il caso di precisare che le servitù costituite per usucapione - quale quella di passaggio - fan parte di quelle denominate servitù cd. apparenti, che quindi necessitano di opere visibili (dal fondo servente) e permanenti destinate al loro esercizio: cfr. art. 1061 cod. civ.
inoltre, sarebbe da chiarire chi (A,B o C) ha acquistato per primo nella zona e come si son poi sviluppate le situazioni nel tempo