La prelazione viene concessa dagli artt. 38, 39 40 e 41 Legge 392/1978 ai conduttori per uso non abitativo, qualora nell'immobile venga svolta attività che comporta contatti con il pubblico.
Si discute quale debba essere la forma della comunicazione: alcune sentenze ammettono la raccomandata con ricevuta di ritorno, ma per stare sicuri è preferibile notificare tramite ufficiale giudiziario come già diceva
@ab.qualcosa .
Il conduttore può esercitare il diritto di prelazione nei successivi 60 giorni, se non accetta entro la scadenza del termine tu potrai vendere ad altri alle medesime condizioni.
Se la comunicazione è stata inviata tramite pec e la pec è stata regolarmente ricevuta, scaduto il 60° giorno potrai rogitare con altri.
Per quanto concerne lo sfratto per morosità, potrai richiederlo nel caso di inadempimento ai sensi dell'art. 5 Legge 392/1978: mancato pagamento del canone trascorsi 20 gg dalla scadenza, oppure mancato pagamento di oneri accessori qualora la loro entità sia pari a quella di due mensilità.