H

HR78

Ospite
Ciao a tutti e complimenti per il Forum (sono fresco fresco di registrazione).

Spero di non riproporre una domanda a cui è già stata data una risposta, ma con la ricerca non ho combinato un tubo...
Sto per acquistare un terreno in provincia di Pordenone, costituito da due particelle minuscole e "inutili" (servono solo per creare la strada d' accesso) e dalla particella principale di 1640 mq catastali.
Quest' ultima è composta da circa 650 metri quadrati edificabili e da circa 980 agricoli.
So per certo che il confinante a est, che confina con la proprietà per tutta la lunghezza, è un agricoltore diretto, iscritto alla (mi pare) Coldiretti.
Essendo il terreno di 1640 mq in parte edificabile e in parte agricolo UNA UNICA PARTICELLA, esiste comunque il diritto di prelazione?
Mi pare strano perchè non ce lo vedo un agricoltore spendere decine di migliaia di euro per un terreno che per lui ne varrebbe un decimo, ma dal web ho sentito tutto e il contrario di tutto...

Grazie
 

sfn

Membro Attivo
Agente Immobiliare
mhà...quesito interessante...
io sarei propenso per il si. il diritto di prelazione esiste comunque.
però sentiamo se qualcuno ha avuto casi analoghi....
 

stella pileci

Membro Junior
Agente Immobiliare
Terreno con destinazione diversa da quella agricola
Il secondo comma dell’articolo 8 della legge n. 590 del 1965 stabilisce poi che
“la prelazione non è consentita … quando i terreni in base a piani regolatori, anche
se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o
turistica”. La norma nella sostanza esclude la prelazione se il terreno è destinato a
perdere la natura di terreno agricolo per acquisire natura di bene edificabile o
comunque da utilizzare per scopi diversi da quelli agricoli.
Occorre molta attenzione per rendere operativa questa norma, perché la
norma potrebbe prestarsi ad abusi operativi destinati soltanto ad impedire
l’esercizio della prelazione.
 

stella pileci

Membro Junior
Agente Immobiliare
Terreno con destinazione diversa da quella agricola
Il secondo comma dell’articolo 8 della legge n. 590 del 1965 stabilisce poi che
“la prelazione non è consentita … quando i terreni in base a piani regolatori, anche
se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o
turistica”. La norma nella sostanza esclude la prelazione se il terreno è destinato a
perdere la natura di terreno agricolo per acquisire natura di bene edificabile o
comunque da utilizzare per scopi diversi da quelli agricoli.
Occorre molta attenzione per rendere operativa questa norma, perché la
norma potrebbe prestarsi ad abusi operativi destinati soltanto ad impedire
l’esercizio della prelazione.
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Secondo me la prelazione può essere esercitata per la parte agricola, per l'altra no ma la soluzione potrebbe essere di comunicargli una proposta di acquisto reale a prezzi che il coltivatore può rinunciare al diritto.

Ciao salves
 

Manzoni Maurizio

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Mi è capitata la stessa situazione qualche mese fa, il diritto di prelazione da parte del confinante coltivatore diretto c'è.
Tieni presente che la legge viene interpretata in molti modi e ci sono sentenze contrastanti, comunque il diritto può essere esercitato solo sulla parte agricola.
In atto si dovrà dare il prezzo a ciascuna delle parti.
 
H

HR78

Ospite
Grazie per le risposte, avete confermato quello che mi diceva (e che mi ha ridetto anche questa mattina) il mio geometra, che è esterefatto dai miei dubbi...
In pratica il diritto potenzialmente ci sarebbe, ma vista la situazione del terreno e di quelli circostanti (sono in una zona che sta passando interamente da agricola a "B2") se qualcuno volesse rognare non dovrebbe poter fare niente comunque...

(PS uno dei confinanti è in pensione e coltiva per suo passatempo l' appezzamento, mi viene un dubbio: un pensionato può essere coltivatore diretto legalmente riconosciuto?)
 
V

Valerio Spallina

Ospite
Secondo me la prelazione può essere esercitata per la parte agricola, per l'altra no ma la soluzione potrebbe essere di comunicargli una proposta di acquisto reale a prezzi che il coltivatore può rinunciare al diritto.

Ciao salves
La proposta reale deve essere ai prezzi che verranno dichiarati realmente in atto.
Ci vuole una abilità di formulazione che spesso non si ha.
 

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