Thor

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Adimecasa in pratica b ha il 50% della proprietà suddiviso in 25% come nuda proprietà e 25% come piena proprietà mentre a e c avrebbero il restante 50% come diritto d'uso e abitazione...
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Non ho letto la sentenza, e potrei avere una idea sbagliata.

Ma fino ad oggi mi risultava che il diritto d'uso o abitazione è un diritto personale: che se non viene esercitato si perde.
Non è quindi che non si possa locare: si potrebbe ma a scapito della perdita del diritto.

La soluzione prospettata magari è corretta: ma non mi è chiaro a quel punto chi avrebbe diritto a percepire il canone. Sarebbe opportuno approfondire per non perdere il diritto.
 

Thor

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Giusta osservazione, quindi entra in campo un'altra figura da consultare che è quella del fiscalista. Secondo me, rinunciando le 2 parti al diritto d'uso e abitazione, il canone dovrebbe ritirarlo solo il nudo proprietario che poi provvederà con accordi privati a foraggiare le due parti che rinuncerebbero al loro diritto temporaneamente ma non a guadagnarci qualcosa....
 

karuba

Membro Attivo
Agente Immobiliare
coloro che hanno diritto di abitazione devono rinunciarvi mentre il proprietario ed il nudo proprietario diventerebbero i locatori. il nudo proprietario con la rinuncia dei titolari del diritto d'uso e di abitazione diventerebbe proprietario. Visto che il diritto d'uso e abitazione non è cedibile i titolari di detti diritti devono rifletterci perchè rinunciando regalano la piena proprieta , in questo caso su 1/2,al nudo proprietario
 

Thor

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Devo fare una precisazione riguardo al mio precedente post. Ovvero B è proprietario per 1/2 e per l'altra 1/2 ha la nuda proprietà con diritto d'uso e abitazione da parte di A e C....
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
in realtà il diritto non è cedibile ma è possibile "sospenderlo" o meglio cederlo e riaverlo a termine. Come sapete le parti posono modificare liberamente i termini contrattuali se non esistono specifiche prescrizioni contrarie di legge pertanto chi ha il diritto lo può restituire e il proprietario ricrearlo a favore del cedente a termine.

Per esempio io oggi rinuncio al mio diritto ma il proprietario me lo concede a decorrere dal 1/1/2013 + x. In cambio della rinuncia il proprietario mi potrà dare (o meno) un'indennità (attenzione non corrispettivo per la cessione) contestualmente stipulerà con me un contratto per il quale è richiesta ad substantiam la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata di cui all’art. 1350 n. 4 c.c. (in termini Cassazione civile , sez. II, 21 maggio 1990 , n. 4562).

Il diritto non è cedibile a terzi perchè altrimenti potrebbe non avere mai fine, ipotesi contraria allo spirito del codice civile che non vede con favore forme perpetue di godimento, questo naturalmente vale nei confronti di terzi ma non del nudo proprietario che vede ricostruirsi l'interezza del suo bene. Parimenti il proprietario ha la possibilità di "dividere" il suo intero cedendo ad altri il diritto d'uso o abitazione, ovvero anche a chi lo aveva prima e a una certa data vi ha rinunciato.

Pleonastico dire che il diritto di percepire il canone d'affitto lo ha solo il proprietario in quanto il diritto non può essere ceduto neanche temporaneamente (si tratta di materia di codice civile non tributario che regola solo la materia fiscale, cioè le imposte e le tasse da pagare sul reddito rappresentato dai frutti civili)

kurt
 

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