in realtà il diritto non è cedibile ma è possibile "sospenderlo" o meglio cederlo e riaverlo a termine. Come sapete le parti posono modificare liberamente i termini contrattuali se non esistono specifiche prescrizioni contrarie di legge pertanto chi ha il diritto lo può restituire e il proprietario ricrearlo a favore del cedente a termine.
Per esempio io oggi rinuncio al mio diritto ma il proprietario me lo concede a decorrere dal 1/1/2013 + x. In cambio della rinuncia il proprietario mi potrà dare (o meno) un'indennità (attenzione non corrispettivo per la cessione) contestualmente stipulerà con me un contratto per il quale è richiesta ad substantiam la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata di cui all’art. 1350 n. 4 c.c. (in termini Cassazione civile , sez. II, 21 maggio 1990 , n. 4562).
Il diritto non è cedibile a terzi perchè altrimenti potrebbe non avere mai fine, ipotesi contraria allo spirito del codice civile che non vede con favore forme perpetue di godimento, questo naturalmente vale nei confronti di terzi ma non del nudo proprietario che vede ricostruirsi l'interezza del suo bene. Parimenti il proprietario ha la possibilità di "dividere" il suo intero cedendo ad altri il diritto d'uso o abitazione, ovvero anche a chi lo aveva prima e a una certa data vi ha rinunciato.
Pleonastico dire che il diritto di percepire il canone d'affitto lo ha solo il proprietario in quanto il diritto non può essere ceduto neanche temporaneamente (si tratta di materia di codice civile non tributario che regola solo la materia fiscale, cioè le imposte e le tasse da pagare sul reddito rappresentato dai frutti civili)
kurt