Pennylove

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Pennylove, ammetto che faccio un po fatica a comprendere il tuo lessico. E mi dispiace..... Comunque dopo la discussione al telefono riportata nel 1° post, lui ha acconsentito alla visita ( l'unica ). Ci siamo andati con 2 persone differenti,nella stessa sera a 15 minuti di distanza l'una dall'altra. Li', ci ha detto di non portare più nessuno . Una di quelle persone ci ha poi ricontattato per definire altri dettagli.
Dobbiamo fare una domanda giudiziale per trattenere il deposito cauzionale ?



Scusa il lessico poco familiare, bsiam. Cerco di usare il meno possibile il “legalese”, ma a volte mi sfugge. :occhi_al_cielo: Spero, comunque, che tu abbia colto il senso complessivo dell’intervento.:)

In un regolare contratto 4+4, in genere, è riportata la seguente clausola: “A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il locatore versa al conduttore una somma di euro………………pari a ......mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva/non produttiva di interessi legali. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale”.

La funzione specifica del deposito è infatti quella di garantire preventivamente il locatore dagli inadempimenti del conduttore. Al momento del rilascio dell’immobile locato, il locatore ha l’obbligo di restituire la cauzione, a meno che non la trattenga, anche in parte, per sopperire a eventuali inadempimenti del conduttore o a danni subiti all’immobile. Al riguardo, tuttavia, occorre precisare che la giurisprudenza della Suprema Corte ha confermato che il locatore, se intende incamerare la cauzione, deve proporre domanda giudiziale, provando di possedere specifici requisiti per trattenerla (obbligazioni inadempiute e danni di cui sopra), in quanto “ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, senza domanda giudiziale, per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione [a mezzo di decreto ingiuntivo]”. Spetterà al locatore, in sede di opposizione, far valere i propri diritti in ordine alle lamentate inadempienze del conduttore che formeranno oggetto di specifico giudizio in relazione al concluso rapporto di locazione.

Così il diritto locatizio. Normalmente, però, accade ben altro: succede spesso che l’inquilino pretenda di abbandonare i locali a lui locati senza pagare le ultime mensilità di canone fino alla scadenza o al termine di preavviso, e il proprietario, di contro, vantando un credito nei suoi confronti al termine del rapporto locativo, trattenga (in tutto o in parte) la cauzione a titolo compensativo dei canoni non pagati (difficilmente l’inquilino richiede un decreto ingiuntivo perché sa bene di essere in torto) e la cosa finisce lì, sulla base spesso di semplici accordi verbali, perché il proprietario ha fretta di tornare in possesso dell’immobile per riaffittarlo e l’anticipata consegna lo favorisce e l’inquilino di andarsene prima del termine di recesso: fare causa costa e, spesso, non conviene. Sta a te decidere se portare fino in fondo la cosa oppure trovare un ragionevole accordo con l’inquilino per risolvere consensualmente il contratto.
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
IO sospenderei qualunque tipo di azione nei confronti dell'inquilino e starei a vedere, dal momento che ha dato una disdetta "a voce" che non ha alcun senso legale.

Aspettate, non fatevi vivi e solleticate così la sua curiosità... così magari scopre le sue intenzioni...
 

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