Si versa con il solito F23 il tributo di 67 euro più sanzione agevolata con il ricorso al ravvedimento operoso...basta cercarlo in internet ti fanno il calcolo automatico dell'imposta con la sanzione che versi con i codici 113T per i 67 euro di risoluzione ( aggiungi nello spazio a disposizione "chiuso in data......) e 671T per la sanzione con interessi...pochi euro e poi presenti il tutto con la copia del contratto chiuso anticipatamente all'Ufficio di registro dove avevi registrato il contratto! Un saluto a tutti e buona ripresa!
Maria
La materia è osticissima e piena di insidie. E' vivamente sconsigliato il fai da te (tipo software in rete). Personalmente rifuggo pure le associazioni di categoria, in materia di ravvedimento operoso. L'istituto è regolato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, modificato da una congerie di decreti legge che, per pietà, ti risparmio. Nonostante questo, non essendovi, allo stato, non solo disposizioni specifiche in materia, ma neppure interpretazioni unanimi, in ambito Entrate, non trattandosi di una semplice registrazione di contratto in autoliquidazione (in altre parole il contribuente si fa i calcoli da solo), è consigliabile, se si vogliono evitare sorprese spiacevoli, farsi liquidare il tardivo pagamento dell'imposta + sanzioni + interessi direttamente dall'Ade con il loro programmino di calcolo.
A titolo informativo, segnalo, comunque, che ogni ufficio territoriale dell'Ade risolve l'arcano a suo modo. Ad oggi non ho trovato due uffici che la pensassero nello stesso modo in materia di tardiva registrazione, tardiva proroga, tardiva risoluzione. Attualmente "la scuola di pensiero" più "integralista", alla luce della circolare n°26/E, tenderebbe ad equiparare la tardiva risoluzione alla tardiva registrazione: in altre parole, cedolare o non cedolare, sanzione ridotta del 15% (1/8 di 120% perchè dal 31° al 365° giorno di ritardo) = € 10,05 (cod. trib. 671T). L'imposta di risoluzione in termine fisso (€ 67,00) deve essere versata cumulativamente agli interessi legali, calcolati giornalmente (ad esempio € 0,58) = € 67,58 (cod. trib. 113T): solo oltre il 365° giorno, pare, vada utilizzato separatamente il cod. trib. 731T per gli interessi di mora. Un ala più liberale applicherebbe, invece, la sanzione del 3,75% (dal 31° al 365° giorno di ritardo) = € 2,51 (cod. trib. 671T) e € 67,58 per imposta + interessi (cod. trib. 113T). Questo - bada bene - solo in caso di tardivo pagamento dell'imposta di risoluzione. Ti risparmio la tardiva registrazione di contratto e la tardiva proroga.