giuseppe59

Membro Attivo
Professionista
Se le cose stanno nei termini di come li hai descritti, io direi:
premesso che la comunicazione di recesso così come comunicata è priva di validità per mancanza di motivazione ( nei contratti locativi il recesso del locatore è previsto tassativmente solo a certe condizioni);
detto questo io non farei nulla, conserverei la racc. così come ricevuta e aspetterei la mossa successiva;
nel caso in cui il proprietario dovesse procedere, in qualche modo, per arrivare al suo scopo, Ti basterà nominare un legale, il quale sarà felice di prendere il tuo caso e nella lite avrà modo di farsi adeguatamente risarcire dalla parte inadempiente.
In definitiva, tranquilla, sarà lui a sbattere contro una porta chiusa!!
 

Lauretta115

Membro Junior
Privato Cittadino
Si nella sua raccomandata non compariva nessuna motivazione di recesso dal contratto, noi abbiamo sempre pagato puntualmente i canoni.
Io non me ne intendo ma per caso esiste qualche clausola particolare per la quale lui come proprietario può chiedere l’appartamento prima della scadenza?
 

Albano50

Membro Assiduo
Privato Cittadino
I motivi per richiedere l'immobile prima della scadenza sono questi, e nella lettera di disdetta doveva essere riportata la motivazione:
l'immobile deve essere destinato ad uso privato per se stesso, un figlio o un coniuge; se l'immobile deve essere venduto a terzi; se l'immobile per gravi problemi strutturali deve essere ristrutturato e se il conduttore non usufruisce dell'immobile senza giustificato motivo.
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
I motivi per richiedere l'immobile prima della scadenza sono questi, e nella lettera di disdetta doveva essere riportata la motivazione:
l'immobile deve essere destinato ad uso privato per se stesso, un figlio o un coniuge; se l'immobile deve essere venduto a terzi; se l'immobile per gravi problemi strutturali deve essere ristrutturato e se il conduttore non usufruisce dell'immobile senza giustificato motivo.
questi motivi potevano essere validi alla scadenza dei primi 4 anni, ma visto che è stato rinnovato, non hanno validità.
 

giuseppe59

Membro Attivo
Professionista
Come dicevo prima, e come ha scritto il Sig. Marchesini, i motivi sono tassativi, di seguito trasmetto un articolo autorevole di una rivista legale dove spiega benissimo i casi in cui è possibile, per il locatore, recedere anticipatamente:

Il recesso anticipato del locatore

Il locatore generalmente ha poche possibilità di recedere prima della scadenza.
Egli può dare disdetta per finita locazione, previa comunicazione al conduttore da
inviare almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto se si tratta di beni immobili
ad uso abitativo. I mesi diventano 12 o 18 nel caso di immobili ad uso non abitativo o
adibiti ad attività alberghiere.
In ogni caso il locatore potrebbe essersi riservato ai sensi dell'art. 1612 del codice
civile la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa
locata.
In tal caso deve indicare i motivi del suo recesso nel termine stabilito dagli usi locali.
Va anche detto inoltre che alla prima scadenza il recesso del locatore è possibile
solo in casi espressamente previsti dalla legge. Ex art. 3, comma 1, l. n.
431/1998, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto,
quando:
- intende destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o
professionale proprio (ovvero del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il 2°
grado);
- intende destinare l'immobile all'esercizio di attività dirette a perseguire finalità
pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali culturali o di culto (il
locatore deve essere persona giuridica società o ente pubblico e deve offrire al
conduttore altro immobile idoneo di cui abbia piena disponibilità);
- quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero e idoneo nello
stesso comune;
6/3/2018 La risoluzione anticipata del contratto di locazione
La risoluzione anticipata del contratto di locazione 2/2
- quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che deve
essere ricostruito (o deve esserne assicurata la stabilità) e la permanenza del
conduttore è di ostacolo allo svolgimento di questi lavori, ovvero quando lo stabile
deve essere integralmente ristrutturato, demolito o trasformato e si rende quindi
necessario, per ragioni tecniche, lo sgombero dell'immobile;
- quando il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato
motivo;
- quando il locatore intende vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri
immobili ad uso abitativo tranne quello adibito a propria abitazione (in tal caso,
comunque, il conduttore ha diritto di prelazione).
Per ciascuno dei motivi indicati, il locatore è comunque tenuto a dare
comunicazione al conduttore almeno sei mesi prima, tramite raccomandata a/r
dove si manifesti chiaramente l'intento rescissorio (Cass. n. 13199/2012).
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Va anche detto inoltre chealla prima scadenza il recesso del locatore è possibile
solo in casi espressamente previsti dalla legge. Ex art. 3, comma 1, l. n.
431/1998, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto,
quando:

Tutto vero, ma solo in questo caso: "alla prima scadenza".

Siccome la prima scadenza è passata e il locatore non ha comunicato 6 mesi prima la disdetta, il contratto va avanti fino alla seconda scadenza.
 

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