Come dicevo prima, e come ha scritto il Sig. Marchesini, i motivi sono tassativi, di seguito trasmetto un articolo autorevole di una rivista legale dove spiega benissimo i casi in cui è possibile, per il locatore, recedere anticipatamente:
Il recesso anticipato del locatore
Il locatore generalmente ha poche possibilità di recedere prima della scadenza.
Egli può dare disdetta per finita locazione, previa comunicazione al conduttore da
inviare almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto se si tratta di beni immobili
ad uso abitativo. I mesi diventano 12 o 18 nel caso di immobili ad uso non abitativo o
adibiti ad attività alberghiere.
In ogni caso il locatore potrebbe essersi riservato ai sensi dell'art. 1612 del codice
civile la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa
locata.
In tal caso deve indicare i motivi del suo recesso nel termine stabilito dagli usi locali.
Va anche detto inoltre che alla prima scadenza il recesso del locatore è possibile
solo in casi espressamente previsti dalla legge. Ex art. 3, comma 1, l. n.
431/1998, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto,
quando:
- intende destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o
professionale proprio (ovvero del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il 2°
grado);
- intende destinare l'immobile all'esercizio di attività dirette a perseguire finalità
pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali culturali o di culto (il
locatore deve essere persona giuridica società o ente pubblico e deve offrire al
conduttore altro immobile idoneo di cui abbia piena disponibilità);
- quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero e idoneo nello
stesso comune;
6/3/2018 La risoluzione anticipata del contratto di locazione
La risoluzione anticipata del contratto di locazione 2/2
- quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che deve
essere ricostruito (o deve esserne assicurata la stabilità) e la permanenza del
conduttore è di ostacolo allo svolgimento di questi lavori, ovvero quando lo stabile
deve essere integralmente ristrutturato, demolito o trasformato e si rende quindi
necessario, per ragioni tecniche, lo sgombero dell'immobile;
- quando il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato
motivo;
- quando il locatore intende vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri
immobili ad uso abitativo tranne quello adibito a propria abitazione (in tal caso,
comunque, il conduttore ha diritto di prelazione).
Per ciascuno dei motivi indicati, il locatore è comunque tenuto a dare
comunicazione al conduttore almeno sei mesi prima, tramite raccomandata a/r
dove si manifesti chiaramente l'intento rescissorio (Cass. n. 13199/2012).