Francy_83

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All'art. 1 si parla di seconda scadenza (ma non è il tuo caso perché ricorre dopo 8 anni) e parla di 3 mesi anziché 6 mesi sbagliando, perché è in contrasto con quanto previsto all'art. 2 comma 1 della Legge 431/98, disposizione non derogabile.
All'art. 2 si parla di gravi motivi, ma la previsione di 3 mesi di preavviso è sbagliata perché in contrasto con l'art. 3 comma 6 della Legge 431/98 che parla espressamente di 6 mesi di preavviso per il recesso del conduttore per gravi motivi.
All'art. 2 dalla frase "Se per qualsiasi motivo il conduttore venga meno ..." in poi fa riferimento a un comportamento passibile di una penale che però non è assolutamente prevista dall'art. 4 della Legge 431/98. L'articolo 4 in questione tratta infatti di tutt'altro argomento (Convenzione nazionale) e non di penali o di recesso.
Come ti ho già accennato, il contratto è stato redatto male e da un incompetente.
Ok grazie....perfetto....redatto da una nota catena di agenzie immobiliari....
 

aldoiaco

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Io mi rivolgerei ad una associazione degli inquilini, ad esempio al Sunia.
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Sunia Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari a Viterbo
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01100 Viterbo VT

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Bagudi

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Oggi non è difficile trovare un inquilino, anzi ! c'è penuria di appartamenti in affitto, per cui io proverei a seguire in primis il suggerimento di @mapeit .
Può darsi che al proprietario vada bene ugualmente.
 

Bastimento

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All'art. 1 si parla di seconda scadenza (ma non è il tuo caso perché ricorre dopo 8 anni) e parla di 3 mesi anziché 6 mesi sbagliando, perché è in contrasto con quanto previsto all'art. 2 comma 1 della Legge 431/98, disposizione non derogabile.
All'art. 2 si parla di gravi motivi, ma la previsione di 3 mesi di preavviso è sbagliata perché in contrasto con l'art. 3 comma 6 della Legge 431/98 che parla espressamente di 6 mesi di preavviso per il recesso del conduttore per gravi motivi.
All'art. 2 dalla frase "Se per qualsiasi motivo il conduttore venga meno ..." in poi fa riferimento a un comportamento passibile di una penale che però non è assolutamente prevista dall'art. 4 della Legge 431/98. L'articolo 4 in questione tratta infatti di tutt'altro argomento (Convenzione nazionale) e non di penali o di recesso.
Come ti ho già accennato, il contratto è stato redatto male e da un incompetente.
Secondo me sbagli tu.

Non trovo scritto da nessuna parte che non si possa derogare a quanto stabilito dalla 431, se la deroga non va a svantaggio del conduttore. L'art. 13 esclude solo clausole che portino ad un vantaggio economico per il locatore e riducano la durata minima di legge.
In particolare è ormai consuetudine permettere il recesso anticipato (anche senza gravi motivi) e fissare il preavviso per il conduttore in soli 3 mesi (ormai i 6 mesi non li rispettano quasi mai....)
 

Francy_83

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non lo conoscevo proprio ...grazie
 
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mapeit

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Secondo me sbagli tu.

Non trovo scritto da nessuna parte che non si possa derogare a quanto stabilito dalla 431, se la deroga non va a svantaggio del conduttore. L'art. 13 esclude solo clausole che portino ad un vantaggio economico per il locatore e riducano la durata minima di legge.
In particolare è ormai consuetudine permettere il recesso anticipato (anche senza gravi motivi) e fissare il preavviso per il conduttore in soli 3 mesi (ormai i 6 mesi non li rispettano quasi mai....)
Non ho detto che non si può derogare con condizioni più favorevoli per il preavviso, ma va scritto nel contratto e con i riferimenti giusti. In questo contratto l'unica deroga scritta nel contratto è quella al preavviso per "gravi motivi" che invece è previsto espressamente dalla Legge 431 in sei mesi. Per il recesso volontario non c'è scritto nulla, per quello le ho detto di tentare. Per il resto quel contratto è solo confusione !
 

Bastimento

Membro Storico
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Non ho letto tutto il contratto, basta il segmento postato all'inizio; sicuramente mal scritto.

E condivido che tentar non nuoce: in fondo sono quasi 5 mesi di preavviso: non penso il locatore si formalizzi.

Ma non trovo errori se invece di 6 mesi sono stabiliti 3 mesi per i gravi motivi: la condizione è più favorevole al conduttore di quella legale, quindi non è vietata
 

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