Mi sono imbattuta in un contratto 4+4 che prevede, alla scadenza dei primi 4 anni, la disdetta da parte del locatore con preavviso di 3 mesi e 6 mesi per il conduttore.
A primo avviso, direi che il patto non è valido, ma un avvocato sostiene che se il conduttore ha acccettato, è regolare.
Il termine per l’invio della comunicazione di disdetta è derogabile solo a favore del conduttore. L’inserimento di una clausola che conceda al locatore recedente la facoltà di disdetta (adeguatamente motivata) con un preavviso inferiore ai sei mesi previsti dalla legge è patto contrario alla legge stessa, e perciò annullabile: la convenzione locativa è pienamente valida, ma la clausola in questione, parzialmente nulla (art. 1419 cod. civ.), viene sostituita in maniera automatica (art. 1339 cod. civ.) da norma imperativa (art. 3, co. 1 della legge n°431/1998).
Pertanto, spirato il termine semestrale per comunicare tempestiva disdetta, tassativamente imposto dalla vigente legge di riforma, il contratto in questione non potrà considerarsi estinto alla prima scadenza e (salvo acquiescenza del conduttore) si rinnoverà tra le medesime parti alle stesse condizioni economiche e normative per l’identico periodo legale all’origine pattuito (4 anni).