Per una risposta più completa e corretta, come sempre, sarebbe necessario esaminare il contratto, in particolare la clausola di recesso. In base a quello che scrivi, mi pare di capire che stiamo parlando di un contratto in solido con possibilità di recesso singolo per gravi motivi. Se così fosse dovrebbe essere presente a contratto (a meno di patto contrario più favorevole) una clausola di questo tipo o simili: “Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi in qualunque momento previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno X mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori ed in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri”.
Premetto che la mia risposta prescinde da eventuali accordi che sono sempre possibili tra le parti e dipendono solo da voi. Sul piano del diritto, invece, la facoltà di recesso anticipato è consentita al conduttore quando sussistono gravi motivi determinati da fatti oggettivi, non prevedibili normalmente, estranei alla sua volontà, che il conduttore (nonostante la legge non dica che, oltre la comunicazione, anche i motivi debbano essere comunicati) ha l’onere di specificare al locatore (perchè questi li possa eventualmente contestare in giudizio e non sia costretto ad effetttuare indagini investigative “alla cieca” in merito alla loro sussistenza). Con la comunicazione dei gravi motivi da parte del conduttore, il locatore ha diritto al pagamento dell’intero canone per il periodo di X mesi (indicati a contratto) dalla data del recesso, salvo eventuale subentro intervenuto in X mesi. Se il conduttore non comunica i gravi motivi (e nel contratto non è presente una clausola per cui il singolo conduttore può recedere liberamente e indipendentemente dai gravi motivi) il locatore può pretendere il pagamento dei canoni sino alla scadenza del contratto. Ove, invece, il recesso sia esercitato senza la sussistenza dei gravi motivi che lo legittimano, il contratto continua a produrre i suoi effetti. In sintesi si può dire che la comunicazione di recesso può essere inviata solo se si posseggono i requisiti contrattuali per farla.
In ogni caso, essendo il recesso un atto unilaterale recettizio:
a) gli effetti della dichiarazione di recesso si producono alla scadenza di X mesi di preavviso e gli X mesi decorrono dal momento in cui il locatore ha ricevuto la dichiarazione di recesso del conduttore;
b) se il contratto è stato stipulato e firmato da tutti i proprietari-locatori, essendo la disdetta di contratto un atto unilaterale recettizio, sarebbe stato opportuno che fosse stata inviata una lettera di disdetta a ciascuno di essi (salvo che non siano domiciliati tutti allo stesso indirizzo e nella stessa abitazione);
c) la mancata indicazione da parte del conduttore del termine (trimestrale? semestrale?) convenuto non rende l’atto nullo, ma ne differisce solo gli effetti, vale a dire che il recesso diviene in ogni caso efficace nel momento stabilito – per volontà delle parti – nel contratto (verifica cosa è riportato a contratto).
d) non necessita di accettazione della controparte per i motivi riportati alla lettera a).
A rigor di logica, sono coloro che permangono nel contratto che devono rimborsare a coloro che vanno via le loro quote di deposito cauzionale, vedendosele poi rimborsate, a loro volta, da eventuali subentranti: non è il locatore ceduto che deve restituire le singole quote di deposito (salvo accordo contrario): in definitiva, il gioco è sempre quello, cambiano solo i giocatori in campo. Tutto ciò (comprese le relative quote-parte di interessi legali sino a quel momento maturati sul deposito cauzionale che dovranno essere corrisposti dal locatore ai conduttori recedenti, decurtandole, alla scadenza annuale, dalla somma di interessi da corrispondere ai conduttori rimasti), tutto ciò – come si diceva – è bene farlo con un atto firmato da tutti, compresi i proprietari-locatori.
Per quanto concerne, infine, il conguaglio degli oneri condominiali a consuntivo e le utenze a rete (acqua, energia eletrrica, gas, rifiuti solidi) di cui non si conosce l’effettiva entità (che possono essere ripartite da un tacito accordo verbale all’interno della convivenza, salvo che non siano normate dal contratto stesso), anche questi sono aspetti che dovranno essere concordati (in forma forfettaria o in modo differente) nella scrittura di recesso per evitare strascichi economici di sorta.