Buonasera Madagalex, la disdetta del locatore alla prima scadenza nei contratti di locazione ad uso abitativo è normata all'art. 3 della legge 431/1998. Si tratta di casi specifici e tassativi, alcuni dei quali tu stesso hai citato, che devono essere dimostrati dal locatore che voglia esercitare il diritto contemplato dalla legge. Partiamo dal primo caso citato: la destinazione dell'immobile ad uso proprio può arrivare a comprendere i parenti fino al secondo grado (coniuge, figli, genitori, fratelli). Sulle ristrutturazioni è bene intendersi: la legge parla di situazioni in cui "l'unità immobiliare locata si trovi in un edificio gravemente danneggiato per cui debba essere ricostruito o debbano effettuarsi indispensabili lavori per assicurarne la stabilità, oppure quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione o debba essere demolito per realizzare nuove costruzioni ovvero, infine, quando trattandosi di appartamento all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire su di esso sopraelevazioni".
Non si tratta quindi di lavori interni all'appartamento da eseguirsi a capriccio del locatore.
In quanto all'ultimo caso da te citato, il mancato utilizzo dell'immobile da parte del conduttore, esso deve essere ingiustificato e deve essere provato dal locatore che la invochi.
Tieni presente poi che sono previste delle sanzioni per il locatore che non abbia adibito l'immobile liberato all'uso dichiarato. L'art. 3 della legge 431/98 sancisce il ripristino del rapporto locativo ovvero il risarcimento da determinarsi in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito, nel caso in cui il locatore medesimo, avendo acquistato la disponibilità dell'alloggio ANCHE CON PROCEDURA GIUDIZIARIA, non lo adibisca agli usi per i quali ha esercitato la disdetta ENTRO DODICI MESI .