Premesso che si sta operando all'interno di un piano attuativo convenzionato e tuttora in vigore e quindi con le stesse norme urbanistiche che ne regolavano parametri ed indici.
Nel caso specifico in cui lo strumento urbanistico del Comune sia più restrittivo rispetto al codice civile, stabilendo 5 mt di distanza dai confini per le nuove costruzioni, come dovrebbero essere interpretate le norme non espressamente chiare per quanto sopra, cioè per quanto ora meglio stabilito dalle ultime sentenze di cassazione civilistica come definizione di costruzione anche le parti a sbalzo non puramente ornamentali (tipo i balconi)?
Le NTA dello strumento urbanistico stabilivano che si potessero realizzare balconi a sbalzo per 2,00 mt, ora 1,50 mt o ..., esclusi dal calcolo delle distanze tra fabbricati con articolo specifico sulla determinazione delle distanze tra fabbricati, invece in merito alla distanza dai confini non viene menzionata l'esclusione dei balconi ma in genere le costruzioni e perciò anche i balconi.
Domanda:
a che distanza devono stare i balconi dai confini?
(Secondo me rispetto anche alle norme Urbanistiche del PRG da allora attuativo dovevano stare a 5 mt anche i balconi a sbalzo).
Per quanto sopra detto, ovvero nel caso in cui il confinante abbia costruito 9 anni fa balconi a meno di 5 mt.
E' lecito che valga il diritto di provenienza, quindi che il progetto di nuova costruzione sul lotto libero fronteggiante debba adeguarsi alle distanze di 10 mt dalle costruzioni di pareti finestrate e dai balconi a sbalzo?
Oppure,
è illegittimo il titolo abilitativo del balcone (rilasciato salvo diritto di terzi), che non rispetta le norme sulla distanza dai confini non avendo autorizzazione o convenzione scritta che deroga alla distanza dai confini?
Inoltre posso invece pensare che,
siccome opero all'interno di un piano attuativo con quelle norme in attuazione la mia distanza non va rapportata all'esistenza dei balconi a sbalzo bensì dal fabbricato, in caso contrario secondo me sono i balconi che non rispettano la distanza dai confini.
Grazie delle risposte.
Nel caso specifico in cui lo strumento urbanistico del Comune sia più restrittivo rispetto al codice civile, stabilendo 5 mt di distanza dai confini per le nuove costruzioni, come dovrebbero essere interpretate le norme non espressamente chiare per quanto sopra, cioè per quanto ora meglio stabilito dalle ultime sentenze di cassazione civilistica come definizione di costruzione anche le parti a sbalzo non puramente ornamentali (tipo i balconi)?
Le NTA dello strumento urbanistico stabilivano che si potessero realizzare balconi a sbalzo per 2,00 mt, ora 1,50 mt o ..., esclusi dal calcolo delle distanze tra fabbricati con articolo specifico sulla determinazione delle distanze tra fabbricati, invece in merito alla distanza dai confini non viene menzionata l'esclusione dei balconi ma in genere le costruzioni e perciò anche i balconi.
Domanda:
a che distanza devono stare i balconi dai confini?
(Secondo me rispetto anche alle norme Urbanistiche del PRG da allora attuativo dovevano stare a 5 mt anche i balconi a sbalzo).
Per quanto sopra detto, ovvero nel caso in cui il confinante abbia costruito 9 anni fa balconi a meno di 5 mt.
E' lecito che valga il diritto di provenienza, quindi che il progetto di nuova costruzione sul lotto libero fronteggiante debba adeguarsi alle distanze di 10 mt dalle costruzioni di pareti finestrate e dai balconi a sbalzo?
Oppure,
è illegittimo il titolo abilitativo del balcone (rilasciato salvo diritto di terzi), che non rispetta le norme sulla distanza dai confini non avendo autorizzazione o convenzione scritta che deroga alla distanza dai confini?
Inoltre posso invece pensare che,
siccome opero all'interno di un piano attuativo con quelle norme in attuazione la mia distanza non va rapportata all'esistenza dei balconi a sbalzo bensì dal fabbricato, in caso contrario secondo me sono i balconi che non rispettano la distanza dai confini.
Grazie delle risposte.