aLEcAS

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Premesso che si sta operando all'interno di un piano attuativo convenzionato e tuttora in vigore e quindi con le stesse norme urbanistiche che ne regolavano parametri ed indici.

Nel caso specifico in cui lo strumento urbanistico del Comune sia più restrittivo rispetto al codice civile, stabilendo 5 mt di distanza dai confini per le nuove costruzioni, come dovrebbero essere interpretate le norme non espressamente chiare per quanto sopra, cioè per quanto ora meglio stabilito dalle ultime sentenze di cassazione civilistica come definizione di costruzione anche le parti a sbalzo non puramente ornamentali (tipo i balconi)?

Le NTA dello strumento urbanistico stabilivano che si potessero realizzare balconi a sbalzo per 2,00 mt, ora 1,50 mt o ..., esclusi dal calcolo delle distanze tra fabbricati con articolo specifico sulla determinazione delle distanze tra fabbricati, invece in merito alla distanza dai confini non viene menzionata l'esclusione dei balconi ma in genere le costruzioni e perciò anche i balconi.

Domanda:
a che distanza devono stare i balconi dai confini?
(Secondo me rispetto anche alle norme Urbanistiche del PRG da allora attuativo dovevano stare a 5 mt anche i balconi a sbalzo).

Per quanto sopra detto, ovvero nel caso in cui il confinante abbia costruito 9 anni fa balconi a meno di 5 mt.

E' lecito che valga il diritto di provenienza, quindi che il progetto di nuova costruzione sul lotto libero fronteggiante debba adeguarsi alle distanze di 10 mt dalle costruzioni di pareti finestrate e dai balconi a sbalzo?

Oppure,
è illegittimo il titolo abilitativo del balcone (rilasciato salvo diritto di terzi), che non rispetta le norme sulla distanza dai confini non avendo autorizzazione o convenzione scritta che deroga alla distanza dai confini?

Inoltre posso invece pensare che,
siccome opero all'interno di un piano attuativo con quelle norme in attuazione la mia distanza non va rapportata all'esistenza dei balconi a sbalzo bensì dal fabbricato, in caso contrario secondo me sono i balconi che non rispettano la distanza dai confini.

Grazie delle risposte.
 

aLEcAS

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Per maggior chiarezza, allego estratto delle norme con gli articoli distinti sulla distanza tra edifici e sulla distanza dai confini.
 

Allegati

  • 20181209055403275.pdf
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aLEcAS

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Professionista
@brina82, probabilmente l'allegato è poco chiaro.
Intendo dire che se pure urbanisticamente il balcone (fino a 2 mt) non venga considerato come distanza tra fabbricati e che sia invece da dover rispettare la distanza dai confini salvo deroga registrata e trascritta.
Il problema "nuovo" è che in pù la dove la norma urbanistica ritiene che i balconi non costituiscono distanza tra fabbricati per giurisprudenza recente, ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 1444/68 venga inteso che “pareti finestrate” non siano soltanto le pareti munite di "vedute", ma più in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce).
Il problema è quindi la norma ubanistica contrasta con una legge civilistica, quindi il fatto che i balconi facciano costruzione e quindi distanza sia dai confini che dai fabbricati.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
@brina82, probabilmente l'allegato è poco chiaro.
Intendo dire che se pure urbanisticamente il balcone (fino a 2 mt) non venga considerato come distanza tra fabbricati e che sia invece da dover rispettare la distanza dai confini salvo deroga registrata e trascritta.
Il problema "nuovo" è che in pù la dove la norma urbanistica ritiene che i balconi non costituiscono distanza tra fabbricati per giurisprudenza recente, ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 1444/68 venga inteso che “pareti finestrate” non siano soltanto le pareti munite di "vedute", ma più in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce).
Il problema è quindi la norma ubanistica contrasta con una legge civilistica, quindi il fatto che i balconi facciano costruzione e quindi distanza sia dai confini che dai fabbricati.

Purtroppo credo che non esista una norma/regolamento e relative interpretazioni, univoca. Cosa ne pensano i tecnici del relativo Comune? La questione a mio avviso va risolta su come per "consuetudine" in un certo Comune si interpreta la questione.
 

aLEcAS

Membro Attivo
Professionista
Risolvere il problema per "consuetudine" con il comune avrebbe riscontro positivo (dal punto di vista urbanistico), ovvero le distanze sarebbero prese alle diverse quote, ma non credo sia così dal punto di vista civilistico.
Visto che il costruttore del lotto nudo opera per vendere e vorrebbe essere certo di qualsiasi evenienza in causa, tanto vale allora ridurre la dimensione del fabbricato di circa 1,50 mt e cioè stare a 6,50mt dal confine per rispettare la più ristrettiva interpretazione delle norme che prevede che i balconi facciano costruzione e debbano essere rispettati i 10 mt da questi (domanda a raggio od in proiezione di edifici fronteggianti?)
:riflessione:
Mi chiedo però a questo punto quanti casi simili al mio ci saranno in futuro per le sentenze che nell'odine di grandezza siano interrpretabili così restrittivamente?...
 

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