Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
La risposta è ... ni


queste discussioni .... aiutano a ricercare le soluzioni realisticamente giuste
Questo si, ma il guaio è che "realisticamente" non condivido l'applicazione del 1124 cc per la ripartizione luce scale: per altro in buona compagnia.
In 5 condomini cui ho avuto a che fare personalmente, la luce scale è sempre stata suddivisa a millesimi, come le altre spese di esercizio/manutenzione ordinarie, con buona pace e condivisione di tutti. (io sono un semplice condomino...)

I distinguo possono sicuramente essere utili, e giusti, ma soprattutto devono essere condivisi.
Altrimenti sono solo fonte di litigiosità: e se questo avviene, ecco che è meglio far interviene anche la valutazione sul valore.
Detto questo, è corretto prescindere dal valore: se una cosa è giusta, sostenibile, e condivisa, deve valere ... a prescindere!

Quindi anche per il mio modestissimo parere è bene discutere di queste cose, cosa che infatti abbiamo amichevolmente fatto: non è però detto che si traggano le medesime conclusioni. :ok:
 

carlor

Membro Attivo
Professionista
Quindi anche la cosiddetta "pulizia scale" la ripartiresti in base ai millesimi di proprietà. Ame infatti sembra che pulizia scale e luce scale vadano "a braccetto" in termini di ripartizione.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Quindi anche la cosiddetta "pulizia scale" la ripartiresti in base ai millesimi di proprietà. Ame infatti sembra che pulizia scale e luce scale vadano "a braccetto" in termini di ripartizione.

Infatti: anche per questa spesa ho sempre visto suddividere per millesimi, senza che fosse sollevata obiezione. Il che non significa che sia perfetto o corretto in generale, ma è un criterio accettato e condiviso.

Indubbiamente la logica sottostante il suggerimento di salves è di per sè condivisibile: anche per le pulizie si può sostenere che forse "sporcano" di più gli inquilini dei piani bassi, che non quelli degli ultimi piani, (che si guardano bene dal far le scale a piedi). Facendo la media del pollo (basandosi sui millesimi), si esce da possibili discussioni cavillose.

Del resto quasi tutte le soluzioni a tematiche di quuesto genere sono interpretazioni/estensioni di qualche principio enunciato dal c.c.: quindi suscettibili di contestazione. (ci piace/ si avvicina di più il 1123 o 1124? ecc.)

Comunque hai anche ragione tu: sarebbe bella una regola chiara e motivata.

In fondo però il ns vero obiettivo dovrebbe essere quello di ridurre le spese, in assoluto: non trovare il modo di affibiarle agli altri. (non è una critica verso nessuno, parlo anche per me)
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
la risposta sicuramente sbagliata è quella in parti uguali, è un riparto ignorato dal ns codice

se leggiamo le varie sentenze il criterio deve essere il 1123 2° comma, una sola sentenza per quanto ne sò, su caso strano di roma, con camere d'albergo ai piani bassi e appartamenti privati all'ultimo piano, ha stabilito che il riparto della luce e delle pulizie andava fatto in base alla sola altezza

veniamo al caso in esame
nella delibera del verbale bisogna scrivere come si è arrivati al criterio di riparto
<il codice civile prevede riparto in base al 1123 2° comma, considerando che il 40-45% della bolletta è costo utenza
il resto consumo così ripartito
poi abbiamo una lampadine nell'androne, i campanelli e l'antenna in base ai millesimi generali
una lampadina al 1° piano
e una al 2° piano

l'assemblea decide: (faccio un es) 65% in base ai millesimi e 35% in base all'altezza cioè 1/3 fra quelli del primo piano e 2/3 fra quelli del 2° piano >>
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
l'assemblea decide: ......

Premetto che sei stata chiarissima e convincente, almeno sul principio. Ma nella prassi quotidiana cosa succede?

Rifaccio la domanda: mi piacerebbe saper in che percentuale (di condomìni ) la luce scale NON è ripartita per millesimi di proprietà; e magari quali differenze tra macro aree geografiche.
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Come si ripartisce il costo del casellario postale con cassette tutte eguali?

in parti uguali, perchè ognuno è proprietario di una cassetta
non sono parte comune

le parti comuni si "possiedono" in base ai millesimi
per cui, anche in presenza di un riparto in base all'altezza poi all'interno dello stesso piano, si ripartisce in base ai millesimi e non in parti uguali

Aggiunto dopo 6 minuti...

in parti uguali, perchè ognuno è proprietario di una cassetta
non sono parte comune

le parti comuni si "possiedono" in base ai millesimi
per cui, anche in presenza di un riparto in base all'altezza poi all'interno dello stesso piano, si ripartisce in base ai millesimi e non in parti uguali

se la prossima domanda è come si ripartisce l'antenna
se vai a leggere la sentenza che parla di "in parti uguali" trovi che venne data quella risposta perchè il reg contrattuale di quel condominio diceva in parti uguali, la sentenza è stata letta da pochi ... tutti dicono da allora riparto in parti uguali, in realtà dovrebbe essere a millesimi, salvo le prese in casa e se c'è una calata per ogni u.i. salvo le calate

la proprietà in base ai millesimi, il riparto di conseguenza alla fine è sempre in base ai millesimi

questo è quando mi è stato insegnato dai miei maestri: Avv Colangelo di Rimini e Avv Pirelli purtroppo defunto di Milano
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Premetto che sei stata chiarissima e convincente, almeno sul principio. Ma nella prassi quotidiana cosa succede?

Rifaccio la domanda: mi piacerebbe saper in che percentuale (di condomìni ) la luce scale NON è ripartita per millesimi di proprietà; e magari quali differenze tra macro aree geografiche.

premesse: nella mia città i fabbricati sono al 99% di 3 piani, con giardino (quindi luci esterne), spesso pompa di sollevamento per l'acqua delle falde e non abbiamo mai un regolamento contrattuale, un 35-40% con ascensore
nei conteggi condominiali abbiamo quasi sempre percentuali per i diversi usi
pertanto la percentuale della luce scala tolto l'andone è veramente modesta
se nessuno ci ha mai pensato e manca la tab delle scale ripartisco in base ai millesimi generali di propretà della scala
se c'è la tabella ma anche l'ascensore, in genere, la luce si ripartisce in base ai millesimi generali di proprietà della scala
finchè stanno tutti tranquilli, non modifico nulla
quando si agitano perchè litigano per altri motivi (rumori, cani etc...) li faccio ragionare come per la mia prima risposta
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Giusto, per la stessa ratio le spese per l'invio di posta dall'amministratore ai condomini non sono "parte comune" ma spese individuali (ognuno paga le spese della posta che ha ricevuto).[/QUOTE

premesso che io addebito ad ognuno la sua posta, perchè così piace e l'importo non è tale da far cause
in realtà il motivo per cui si fa la racc.ta di convocazione e il verbale, è la validità delle assemblee, delle decisioni ... e quindi evitare casini condominiali che si pagano a millesimi, quindi, è opinione prevalente che andrebbero divise in base ai millesimi
Questo è tutto quello che ho come sentenze:
SPESE POSTALI PER LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Il Collegio giudicante del Tribunale di Genova (21 Gennaio 1993) ha sostenuto con una sentenza che le spese postali di spedizione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea debbano correttamente essere escluse dal conto generale di gestione del condominio, in quanto rispondono piuttosto all’interesse individuale dei condomini destinatari dell’avviso di convocazione dell’Assemblea."

All’opposto
Le spese postali sopportate dal condominio, anche se relative all'invio della corrispondenza a singoli condomini, attenendo alle spese di amministrazione del condominio, vanno ripartite tra tutti i condomini, in base alle tabelle millesimali e non, invece, imputate «ad personam».
Trib. di Napoli, 29/11/2003, n. 12015
 

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