IN SINTESI:
PRIMA della Divisione giudiziaria puoi:
a) tentare una trattativa amichevole: tu, lui, perito con le perizie e notaio.
b) fare la mediazione: tu, lui, avvocati e l'organismo di mediazione.
Divisione della comunione ereditaria:
(art. 713c.c.) è la facoltà che la legge attribuisce a ciascun coerede di chiedere la cessazione della comunione ereditaria
1. formazione della massa ereditaria compresi i beni che sono stati donati ai coeredi dal de cuius; se il coerede era debitore del defunto deve imputare alla sua quota il valore del suo debito ( artt. 724 e 725 c.c.)
2. stima dei beni ( art. 726 c.c.) secondo il loro valore di mercato , tuttavia il testatore può indicare una persona che effettui la stima che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l’autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua
3. formazione delle porzioni spettanti a ciascun erede ( art. 726 c.c.), ma se il testatore ha indicato le porzioni, queste sono vincolanti per gli eredi; nel caso vi sia ineguaglianza in natura delle quote ereditarie si provvede con un conguaglio in denaro
4. assegnazione o attribuzione delle porzioni (art. 729 c.c.). L'assegnazione si ha quando le porzioni sono uguali ed è fatta mediante estrazione a sorte, mentre l'attribuzione si ha quando le porzioni sono diseguali.
PRIMA della Divisione giudiziaria puoi:
a) tentare una trattativa amichevole: tu, lui, perito con le perizie e notaio.
b) fare la mediazione: tu, lui, avvocati e l'organismo di mediazione.
Divisione della comunione ereditaria:
(art. 713c.c.) è la facoltà che la legge attribuisce a ciascun coerede di chiedere la cessazione della comunione ereditaria
- La divisione può aversi anche se la divisione ha per oggetto beni immobili non facilmente divisibili e non sussiste la prescrizione. In tal caso la divisione deve avvenire attribuendo il bene per intero nella porzione del coerede che ha diritto alla quota maggiore o ai coeredi che ne chiedono congiuntamente l'attribuzione (art. 720 c.c.)
- Promossa da uno o più eredi quando preferiscano adire l'autorità giudiziaria per giungere alla divisione. Si tratta di una ipotesi di litisconsorzio necessario poiché devono essere chiamati a partecipare al giudizio tutti i coeredi
1. formazione della massa ereditaria compresi i beni che sono stati donati ai coeredi dal de cuius; se il coerede era debitore del defunto deve imputare alla sua quota il valore del suo debito ( artt. 724 e 725 c.c.)
2. stima dei beni ( art. 726 c.c.) secondo il loro valore di mercato , tuttavia il testatore può indicare una persona che effettui la stima che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l’autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua
3. formazione delle porzioni spettanti a ciascun erede ( art. 726 c.c.), ma se il testatore ha indicato le porzioni, queste sono vincolanti per gli eredi; nel caso vi sia ineguaglianza in natura delle quote ereditarie si provvede con un conguaglio in denaro
4. assegnazione o attribuzione delle porzioni (art. 729 c.c.). L'assegnazione si ha quando le porzioni sono uguali ed è fatta mediante estrazione a sorte, mentre l'attribuzione si ha quando le porzioni sono diseguali.