Condivido quanto espresso da top. Perché si producano gli effetti legali della PEC, di attestazione elettronica dell’invio e della consegna del documento informatico, è necessario che sia il mittente che il destinatario siano iscritti/abbonati ad un servizio di posta elettronica certificata. Se il mittente invia un messaggio di posta elettronica tramite PEC all’indirizzo di posta ordinaria del destinatario, è come se il postino inserisse la raccomandata AR nella cassetta postale del destinatario senza richiederne la firma per ricezione. Al contrario, la consegna nella casella PEC del destinatario è equiparabile alla consegna di una raccomandata nelle mani del destinatario (che non può negare di averla ricevuta) e ciò evita un mare di complicazioni (mancato rinvenimento del destinatario, consegna a terzi, deposito presso l’ufficio postale ecc.).
Mi preme, però, aggiungere una cosa: gli effetti della PEC si limitano, però, solo al contenuto del testo scritto del messaggio e non si estendono ad eventuali allegati che assai spesso sono acclusi al messaggio (mod. F23, mod. 69 ecc.).
Mi spiego. Se il messaggio è scritto nel testo di una mail inoltrata per PEC, la certezza di ricevimento e non alterazione del testo del messaggio è assicurata. Al contrario se al messaggio di testo è aggiunto uno o più allegati, la PEC non può garantire la genuinità di tali allegati. Perché questo effetto si produca è necessario che il documento allegato sia stato firmato con firma digitale che assicura l’identificazione e la volontà del firmatario del documento. Ciò ha importantissime ripercussioni non solo sul piano delle relazioni di corrispondenza tra il locatore e l’Amministrazione finanziaria (ad esempio è richiesta la firma digitale del locatore se all’interno della PEC c’è un’istanza ovvero una sentenza), ma anche tra il locatore e l’inquilino, se entrambi dotati di PEC (non si vede perché, ad esempio, non possa essere rinnovato un contratto di locazione mediante PEC con scambio di comunicazioni tra le parti), ma anche sul piano probatorio (il documento elettronico di cui è autenticata la firma fa ”piena prova, fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto” come, d’altronde, tutte le scritture private (art. 2702 del cod. civ.).
Un’ultima osservazione, prima di chiudere: pur rammentando che le procedure richieste in materia dai vari uffici locali sono tutt’altro che univoche e omogenee, in genere, gli uffici territoriali delle Entrate, se i soggetti tenuti alla registrazione si avvalgono di intermediari abilitati (professionisti, organizzazioni di categoria ecc.), richiedono l’invio di:
a) delega del locatore all’intermediario o all’incaricato;
b) fotocopia del documento d’identità (in corso di validità) del locatore;
Nel caso di invio del modello 69: seconda e terza facciata firmate dal locatore.
NOTA: Non è necessaria la firma digitale se il documento è inviato dall’intermediario.