P

PROGETTO_CASA

Ospite
I poteri di amministrazione del bene a partire dal pignoramento vengono conferiti al custode, quindi qualsiasi ulteriore scrittura successiva al pignoramento viene sottoscritta dal custode e non dal vecchio proprietario (teoricamente il custode potrebbe coincidere con il locatore, ma nella pratica normalmente è un avvocato che si mette immediatamente in contatto con il conduttore e stabilisce direttamente con lui un rapporto diretto anche per l'incasso dei canoni).

La ratio della norma è quella di salvaguardare l'eventuale conduttore che inconsapevolmente abbia sottoscritto un contratto di locazione prima del pignoramento, garantendo i diritti del medesimo.

I diritti riguardano anche alcune forme di subentro come ad esempio quelle successive alla morte del conduttore a tutela della moglie/marito convivente.

Se per subentro, intendiamo un atto da sottoscriversi tra proprietario e conduttore, ad esempio per sostituire uno degli inquilini, trattandosi di un atto che esula la salvaguardia del conduttore e rientra nell'amministrazione del bene, detto subentro, secondo me, dovrebbe essere autorizzato dal custode sentito il giudice e non dal vecchio proprietario.

In un caso simile a Rimini il conduttore (che stipulò all'epoca tramite la nostra agenzia) si interfaccia con il custode anche in ordine al pagamento delle spese di condominio e per altre necessità....

Comunque non è tanto importante che un atto venga sottoscritto tra inquilino e proprietario. Nessuno lo potrà effettivamente escludere (i due si vedono a casa di uno e firmano un pezzo di carta!). Quello che è importante sottolineare è che la scrittura sottoscritta non potrà portare alcun pregiudizio all'aggiudicatario e non sarà a lui opponibile...

Se vuoi avere maggiori informazioni al riguardo contatta il custode dell'immobile ed informati direttamente con lui.

Si ma il custode avvocato arriva dopo diverso tempo dal pignoramento.
Il subentro potrebbe essere avvenuto subito dopo il pignoramento senza che fosse aperta alcuna procedura del tribunale.
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
In questo caso l immobile essendo abitato da terze persone non può che avere un custode terzo rispetto al proprietario stante il disposto del cpc all'art.che non ricordo il numero. Spetta al custode fare ogni singola operazione sul contratto in essere tra cui quelle inerenti il contratto medesimo. Inoltre alla normale scadenza il custode deve essere autorizzato dal giudice per effettuare il rinnovo di quello in essere. In sostanza...ok subentro ma a scadenza scio' se il giudice non autorizza il rinnovo.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto