No, quando sono fatte in funzione di un atto pubblico già soggetto al pagamento di imposte.Che io sappia le donazioni sono soggette a tassazione.
Quindi la donazione di denaro legata all’acquisto di un immobile è una “normale” donazione indiretta, regolare anche senza atto pubblico, e non soggetta ad altra tassazione.
Se fosse un prestito, sarebbe saggio gestirlo come tale: se invece è una donazione, senza previsione di restituzione del denaro ceduto, è del tutto lecito versare i soldi alla figlia/acquirente, con la corretta causale, o direttamente al venditore.Sarebbe meglio farlo figurare, sempre con atto notarile, come prestito.