Direi che la soluzione praticata zoppica .... e molto.
art. 553 Riduzione delle porzioni deglii eredi legittimi in concorso con legittimari.
..... le porzioni ... si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o legati.
art. 555 Riduzione delle donazioni.
Le donazioni il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. ecc.
art. 536 Legittimari: il coniuge, i figli, gli ascendenti.
Purtroppo invece niente vieta ai proprietari di VENDERE l'intero patrimonio immobiliare: nel caso l'acquirente sia un figlio, si dovrà dimostrare non trattarsi di finta vendita, ma è anche vero che se dopo qualche anno si dissolve l'incasso liquido proveniente dalla vendita, sarà molto difficile per gli altri eredi legittimi fare rivendicazioni.