Tuo padre in vita può disporre come meglio crede, anche ledendo la tua legittima.
Solo alla sua morte potrai tutelare i tuoi diritti.
Quando e come il legittimario leso dagli atti di liberalità del defunto può esercitare l'azione di riduzione
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Azione di riduzione delle donazioni
Nel caso in cui il
legittimario non abbia ricevuto quanto allo stesso spettante in forza delle predette garanzie, egli potrà quindi
agire in giudizio per ottenere la quota che gli spetta.
Più precisamente, se a causa di alcune donazioni effettuate dal
de cuius quando egli era ancora in vita un erede necessario sia stato leso,
la donazione resterà comunque un atto valido ed efficace.
Tuttavia il soggetto che dalla stessa abbia subito una diminuzione dei suoi diritti successori potrà esperire la
cd. azione di riduzione delle donazioni.
Secondo quanto previsto dall'articolo 559 del codice civile le donazioni si riducono
cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
In ogni caso, ai sensi dell'articolo 555 c.c.,
le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento. Il che vuol dire che il
legittimario che sia stato leso deve prima agire per la riduzione delle quote spettanti agli eredi e dei legati. Solo dopo, qualora risulti ancora insoddisfatto, potrà agire per la riduzione delle donazioni.
Donazioni aventi ad oggetto immobili
Il codice civile, all'articolo 560, si preoccupa di disciplinare il caso particolare in cui
la donazione ha avuto ad oggetto un immobile. In tale ipotesi, infatti, se ciò può avvenire comodamente, la riduzione va fatta
separando dall'immobile la parte necessaria per integrare la quota riservata.
Viceversa,
se cioè
la separazione non può farsi comodamente, occorre
distinguere il caso in cui il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile da quello in cui l'eccedenza sia inferiore al quarto.
Nel
primo caso, infatti, egli deve lasciare l'intero bene nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile.
Nel
secondo caso, invece, il donatario può ritenere l'intero immobile e compensare i
legittimari in denaro.
L'articolo 560 precisa infine che
il donatario che è anche legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore del bene non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come
legittimario.
In ogni caso, laddove il donatario aveva
ipotecato o gravato da diritti altrui l'immobile donato, il
legittimario lo consegue comunque
libero da pesi.
Se, invece, il donatario lo aveva addirittura
alienato a titolo oneroso, il
legittimario dovrà prima escutere i beni del donatario e solo in seguito potrà ottenere la restituzione dell'immobile da parte del terzo acquirente.
Quest'ultimo potrà sottrarsi alla restituzione solo pagando il valore in denaro del bene.
Termini di prescrizione
L'azione di riduzione, in ogni caso, può essere esercitata dal
legittimario entro dieci anni dall'apertura della successione, normalmente coincidente con la morte del donante.
Infatti tale impugnazione è sottoposta alla
prescrizione ordinaria decennale.
Donazioni ricevute dal legittimario
Occorre inoltre precisare che
prima che siano ridotte le donazioni (ma anche prima che siano ridotte le quote degli eredi legittimi o le disposizioni testamentarie), il
legittimario deve imputare alla quota di riserva le eventuali donazioni che a sua volta ha ricevuto in vita da parte del defunto, a meno che l'ereditando non lo abbia dispensato espressamente dal farlo.
Se il
legittimario tramite donazioni ha già
beneficiato di beni di valore pari alla legittima egli
potrà perdere, quindi,
il suo diritto alla successione.
Rinuncia all'eredità
Nell'analisi del rapporto tra donazioni ed eredità è infine interessante analizzare il caso in cui
l'erede legittimo rinunci all'eredità.
In tal caso, infatti, egli può
ritenere le donazioni, ma lo fa
in cd. conto di legittima.
Il che vuol dire che nel calcolo della quota di riserva spettante agli altri
legittimari non si tiene conto della sua rinuncia, che vale, quindi, solo come rinuncia alla disponibile.