S
SGTorino
Ospite
Scusami, adesso ho capito.
A mio avviso, il secondo figlio:
- non può in alcun modo rinunciare all'azione di riduzione prima della morte del donante;
- non può più opporsi alla donazione del 100%, essendo trascorsi più di vent'anni;
- in caso di vendita, non può più esercitate l'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti.
- potrà presentare domanda di riduzione della donazione entro 10 anni dal decesso della madre ma solo riferito al 50% della nuda proprietà (diventata nel frattempo piena proprietà con la riunione dell'usufrutto) sempre ammesso che il suo diritto sia stato effettivamente violato (verifica che si potrà effettuare solo al decesso della mamma)
A mio avviso, il secondo figlio:
- non può in alcun modo rinunciare all'azione di riduzione prima della morte del donante;
- non può più opporsi alla donazione del 100%, essendo trascorsi più di vent'anni;
- in caso di vendita, non può più esercitate l'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti.
- potrà presentare domanda di riduzione della donazione entro 10 anni dal decesso della madre ma solo riferito al 50% della nuda proprietà (diventata nel frattempo piena proprietà con la riunione dell'usufrutto) sempre ammesso che il suo diritto sia stato effettivamente violato (verifica che si potrà effettuare solo al decesso della mamma)