O
Oris
Ospite
Questo è proprio uno dei punti più controversi.
La legge dice "se l'affare è concluso per effetto dell'intervento dell'AI", che è diverso da "se ti porta a conoscenza dell'affare".
Se dicesse così, sarebbe mediazione di informazione, che però in Italia non c'è.
Infatti in Germania hanno ritenuto opportuno specificarla.
Da quanto sono riuscito a capirne finora, "per effetto del suo intervento" vuol dire che il mediatore ha effettivamente trattato l'affare con entrambe le parti, svolgendo così un'attività che altrimenti le parti avrebbero dovuto svolgere da sole.
Il mediatore ha diritto alla provvigione in quanto la sua attività svolga un ruolo causale nella conclusione dell'affare. Invero non è necessario che il ruolo sia esclusivo, niente impedendo che abbia più modesta portata e, cioè, che l'attività del mediatore si inserisca come semplice concausa nel processo formativo dell'affare (1).
Detta attività infatti può intervenire in qualsiasi momento, all'inizio segnalando l'affare - sempre che la segnalazione costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore - oppure nel corso delle trattative senza che sia, quindi, necessario che si protragga dall'inizio fino alla conclusione dell'affare. Quello che è indispensabile è che, in qualsiasi momento intervenga o con qualsiasi altro fattore causale concorra, l'attività del mediatore costituisca un antecedente necessario della conclusione dell'affare (2).
Ne consegue che non dà diritto a provvigione l'attività di mediazione che, secondo l'apprezzamento del giudice, non svolga alcun ruolo causale, neppure ridotto.
(1) Cfr. Cass. 16.1.1996, n. 297; Cass. 28.7.1997, n. 7048.
(2) Cfr. Cass. 16.1.1997, n. 392; Cass. 18.8.1997, n. 7554; Cass. 13.12.1978, n. 5929.