Artan

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Il dubbio interpretativo c'è, però se leggi attentamente il contratto e le norme che lo regolano, la durata della locazione minima è di tre anni e non di due che è una proroga concessa alla prima scadenza triennale fatti salvi i casi previsti per dare la disdetta; in caso di rinnovo tacito alla prima scadenza, compresa la proroga, il contratto si rinnova per un ugual periodo (a mio avviso l'ugual periodo non è riferito ai due anni di proroga ma ai tre anni di durata minima contrattuale).
Fammi sapere cosa ne pensi.
Ciao
Vero D.Z. la durata della locazione minima è di 3 anni e massima di 6 anni alla prima scadenza si rinnova automaticamente di altri 2 anni, alla fine del contratto, se non si attiva la procedura per la stipula di un nuovo contratto o liberare l'immobile il contratto si rinnova automaticamente per ugual periodo cioè di 2 anni e così via e non di 3 anni
Non bisogna confondersi con i contratti liberi 4 + 4 che anche loro si rinnovano automaticamente ed il periodo di durata è uguale alla proroga 4+4
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
Vero D.Z. la durata della locazione minima è di 3 anni e massima di 6 anni alla prima scadenza si rinnova automaticamente di altri 2 anni, alla fine del contratto, se non si attiva la procedura per la stipula di un nuovo contratto o liberare l'immobile il contratto si rinnova automaticamente per ugual periodo cioè di 2 anni e così via e non di 3 anni
Non bisogna confondersi con i contratti liberi 4 + 4 che anche loro si rinnovano automaticamente ed il periodo di durata è uguale alla proroga 4+4

il contratto d'affitto dura 3 anni, poi ci sono 2 anni di proroga, se non viene disdetto per motivi previsti dal contratto.
.........tacito rinnovo del contratto, dovrebbe essere di 3 anni, perchè il vero contratto è di tre anni.
 

D.Z.

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Non sono d'accordo con quanto affermi. Ti riporto a tal fine il comma 5 art. 2) della citata legge. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 (concordati 3+2) :D, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
A mio avviso le medesime condizioni non sono sotto il profilo della durata la proroga biennale che viene concessa di diritto alla prima scadenza, bensì la durata minima legiferata dal ns. ordinamento.
La mia è una opinione dettata dalla interpretazione letterale della legge e non già da una confusione tra tipologie contrattuali.
Comunque l'argomento è interessante e se riusciamo a trovare l'arcano .......
Ciao
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
D.Z.:
"A mio avviso le medesime condizioni non sono sotto il profilo della durata la proroga biennale che viene concessa di diritto alla prima scadenza, bensì la durata minima legiferata dal ns. ordinamento.

La proroga dei 2 anni non viene concessa di diritto!!!!!!
Qual'è la durata minima legiferata dal ns ordinamento?

Argomento interessante, ma difficilmente troveremo la soluzione
 

Leiter

Membro Attivo
Agente Immobiliare
quindi il dubbio c'è. In caso di disdetta da parte del locatore pertanto trovare la data di scadenza del contratto, passati p.e. 7anni, diventa difficile. Qualcuno ha letto una sentenza in merito oppure sull'esperto risponde del 24 ore il sole?

Così forse riusciamo a trovare la soluzione su un altricolo di legge che non è affatto chiaro.

saluti tutti i colleghi

Leiter BZ
 

D.Z.

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
D.Z.:
"A mio avviso le medesime condizioni non sono sotto il profilo della durata la proroga biennale che viene concessa di diritto alla prima scadenza, bensì la durata minima legiferata dal ns. ordinamento.

La proroga dei 2 anni non viene concessa di diritto!!!!!!
Qual'è la durata minima legiferata dal ns ordinamento?

Argomento interessante, ma difficilmente troveremo la soluzione
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
quindi il dubbio c'è. In caso di disdetta da parte del locatore pertanto trovare la data di scadenza del contratto, passati p.e. 7anni, diventa difficile. Qualcuno ha letto una sentenza in merito oppure sull'esperto risponde del 24 ore il sole?

Così forse riusciamo a trovare la soluzione su un altricolo di legge che non è affatto chiaro.

saluti tutti i colleghi

Leiter BZ

.....quando il locatore invia la disdetta entro 6 mesi dalla scadenza, il contratto scade come d'accordi senza nessun problema.
Però la certezza che il conduttore lasci la casa alla data della fine locazione, non c'è!
 

D.Z.

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Forse ho creato un malinteso usando in maniera impropria e provocatoria il termine "di diritto". Alla prima scadenza triennale il proprietario può dare disdetta del contratto nei termini e con le modalità previste dalla L. 431/98, ma la legge fissa in maniera rigida i casi in cui la disdetta al primo trienno si può dare, con pene pecuniarie pesanti a carico del proprietario nel caso in cui queste regole non siano rispettate e ciò per dare continuità alla posizione di tutela attribuita agli inquilini, dalla nostra legislazione, che sono notoriamente considerati "fascia debole".
Sto cercando nel frattempo delle sentenze che facciano chiarezza sull'argomento.
Ciao.
 

D.Z.

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Per il momento ho trovato una sentenza del Tribunale di Torino che allego. Il dato certo che l'argomento è a quanto pare "interpretativo".
Ciao
 

Allegati

  • sentenza torino.pdf
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