S

smoker

Ospite
roberto.spalti ha scritto:
Tutto vero, ma come dimostri una finta vendita di 26 anni fa?

Stefano, essendo terzo rispetto ai soggetti della compravendita, in una eventuale causa, non sarebbe soggetto ad alcuna limitazione istruttoria, potendo far ricorso alla prova testimoniale e alle presunzioni semplici.
Comunque ha ragione Francesca l' aspetto probatorio è OT.
Aspettando di conoscere la data di apertura della successione saluti tutti.

Smoker
 

roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
Secondo me l'aspetto probatorio non è OT in quanto 26 anni fa non c'erano gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti e quindi potevi andare dal notaio dicendo che avevi percepito il saldo fuori dall'ufficio e rogitare.
Quindi è inutile poter vantare una azione di risarcimento teorica se non si è in grado di provare che l'atto stipulato è lesivo dei propri diritti perché maschera un'altro atto (la donazione in questo caso).
 

Francesca Cecchini

Nuovo Iscritto
Professionista
Bè, credo che le valutazioni sulla convenienza o meno dell'azione siano successive, la domanda era solo sul fatto se si può richiedere, e la risposta è dipende.
Ma Stefano, dov'è sparito???
 
S

smoker

Ospite
roberto.spalti ha scritto:
Secondo me l'aspetto probatorio non è OT in quanto 26 anni fa non c'erano gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti e quindi potevi andare dal notaio dicendo che avevi percepito il saldo fuori dall'ufficio e rogitare.
Quindi è inutile poter vantare una azione di risarcimento teorica se non si è in grado di provare che l'atto stipulato è lesivo dei propri diritti perché maschera un'altro atto (la donazione in questo caso).

Che 26 anni fa non ci fosse la tracciabilità dei pagamenti per me è irrilevante.
Che il venditore abbia quietanzato il pagamento come sopra.
Stefano potrebbe avere la prova scritta della simulazione altrimenti, come estrema ratio, presunzione semplice: es. i due fratelli erano, allora, senza redditi o comuque, vista la giovane età, nell' impossibilità di possedere già una cospicua somma di denaro liquido, ergo.....
Quella che dovrà eventualmente azionare Stefano, dimostrata la simulazione, non sarà una azione risarcitoria, bensì una azione di riduzione.
L' opportunità dell' azione sarà da valutare con le carte in mano, io rispondo al generico quesito posto da Stefano in via potenziale e in via potenziale si può fare qualcosa, salvo maggiori considerazioni non appena sarà nota la data di apertura della successione.
saluti

Smoker
 

roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
Smoker in linea di principio sono d'accordo con te sul fatto che la cosa è possibile; solo che ci tenevo a far presente che una azione di riduzione durerebbe parecchio tempo (e parecchi soldi).
 

robertobosco

Membro Ordinario
Certamente, Francesca Cecchini, in tal caso viene meno solo l'azione di restituzione nei confronti dell'attuale possessore e l'impossibilità a rendere nulle precedenti ipoteche e altre limitazioni.
Pertanto potrà essere esperita la sola azione di riduzione.
Un saluto.
 

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