atlantis

Membro Junior
Ciao a tutti ,ho un nuovo problema,e...visto che avete avvertito la mia assenza,ve lo propongo subito:se un condomino ha dubbi sulla ripartizione millesimale dell'edificio (avvenuta circa 40 anni fa) può richiedere all'assemblea condominiale la revisione della stessa?Se sì, come penso,le spese non dovrebbero gravare solo su di lui,visto che agli altri il problema non interessa ? E ancora, se dovesse risultare qualche errore iniziale, le ripartizioni di spese già effettuate andrebbero riviste con relativi addebiti e/o accrediti? Grazie a tutti per la disponibilità che avrete Ciao Atlantis
 

sanmon

Membro Attivo
Privato Cittadino
Probabilmente a gli altri non interessa minimamente per diversi motivi 1)non voglio spendere soldi per la revisione che andrà fatta da un tecnico 2) forse la revisione tocca i tuoi interessi e non i loro 3) non credo proprio sia possibile rivedere i conti a distanza di anni si aprirebbe una disputa tra condomini da guerra civile .tieni presente che ci vuole la maggioranza dell'assemblea o almeno i 500 millesimi per rivedere le tabelle.
 

atlantis

Membro Junior
In aggiunta vorrei ancora chiedere:se il condomino in oggetto decidesse di far effettuare la revisione millesimale privatamente ,a sue spese,può far causa al condominio per errati conteggi di quote? Grazie
 

klimt

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
l'art. 69 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, dispone che le tabelle possano venire modificate ricorrendo due condizioni: la prima, che siano conseguenza di un errore la seconda che, a seguito di modifiche delle condizioni di una parte dell'edificio, siano mutati, in maniera rilevante, anche i rapporti.
Il problema che, ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali anche all'interno della Seconda Sezione della Corte di Cassazione, è quello relativo alla rilevanza dell'errore.Se esistono tali presupposti puoi prima chiedere un'assemblea e poi eventualente adire ad azione legale.
Inoltre se le tabelle derivano da un regolamento contrattuale occorre l'unanimità dei consensi, se invece derivano da un regolamento approvato in assemblea occorre la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio. Ma cosa ti fa pensare ad un errore originario?:stretta_di_mano:
 

sanmon

Membro Attivo
Privato Cittadino
Scusa quindi i regolamenti dei condomini stilati dal costruttore in fase di compravendita sono modificabili solo con l'unanimità?Puoi indicarmi la più recente sentenza in materia che attesta ciò?
 

klimt

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
le sentenze sono orientamento e non legge.
possono essere modificati a maggioranza tutte quelle norme che non modificano articoli relativi a diritti e proprieta' private (quali mm di proprieta', estromissionne di alcuni condomini all'uso di proprieta' comune ecc. ) occorre l'unanimita' se si intendono modificare tali articoli Quindi sia i regolamenti predisposti dal costruttore e richiamati negli atti di acquisto che quelli approvati dai condomini in fase successiva sono da considerarsi contrattuali se riportano anche norme che sono ogggetto di contratto, perchè è proprio di questo che si tratta.
All'interno del regolamento contrattuale, quelle norme che comunque sono di competenza assembleare (norme relative alla gestione ed uso di servizi e parti comuni) restano modificabili a maggioranza.
 

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